COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 88 del 6/05/2004 – pubbl. su www.crlazio.it Decisioni del giudice sportivo 85 FIUMICINO – NUOVA OLIMPICA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° CRL 88 del 6/05/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
Decisioni del giudice sportivo
85 FIUMICINO - NUOVA OLIMPICA
Visti gli atti ufficiali; rilevato che:
- al 24' del I tempo l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore della Societa' NUOVA
- OLIMPICA, PULCINI GIANLUCA, perche' gli rivolgeva un'ingiuria;
- al 27' del II tempo dopo che la squadra di casa aveva realizzato la quarta rete, il calciatore della Societa' NUOVA OLIMPICA, CORINALDESI ROBERTO, sostituito in precedenza, rientrava in campo e colpiva con due violenti schiaffi al viso l'arbitro, procurandogli immediato ed intenso dolore e nell'occasione lo minacciava;
- nella circostanza persona non individuata della Societa' NUOVA OLIMPICA correva minacciosamente verso l'arbitro, ma veniva immediatamente bloccato dai calciatori della squadra;
- a questo punto l'arbitro visto il perdurare del dolore si precipitava di corsa nello spogliatoio, in attesa dell'arrivo delle Forze dell'Ordine.
Quanto sopra premesso; accertato che la responsabilita' della mancata conclusione regolamentare dell'incontro e' da addebitarsi al comportamento particolarmente violento tenuto da un tesserato della Societa' NUOVA OLIMPICA;
visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S.;
DECIDE
a) di infliggere alla Societa' NUOVA OLIMPICA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1 - 4 (miglior risultato acquisito sul campo);
b) di comminare alla Societa' NUOVA OLIMPICA l'ammenda di Euro 100,00;
c) di squalificare il calciatore della Societa' NUOVA OLIMPICA, CORINALDESI ROBERTO fino al 31.12.2008;
d) di squalificare il calciatore della Societa' NUOVA OLIMPICA, PULCINI GIANLUCA, per 2 gare.