COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 39 del 15/04 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 – Reclamo Soc. Arsenalspezia avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Monterosso Arsenalspezia del 13.3.2004. C.U. n. 32 del 18.3.2004 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 39 del 15/04 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 - Reclamo Soc. Arsenalspezia avverso la regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Monterosso Arsenalspezia del 13.3.2004. C.U. n. 32 del 18.3.2004 C.P. La Spezia Con decisione apparsa sul C.U. n. 32 del 18.3.2004 il Giudice Sportivo disponeva la ripetizione della gara Monterosso-Arsenalspezia del 13.3.2004, che l’arbitro aveva sospeso al 36’ del p.t. non sentendosi in condizioni di portarla a termine per l’aggressione subita ad opera del calciatore Carlà Rocco della Soc. Monterosso. Il G.S. Arsenalspezia si è rivolto alla Commissione Disciplinare con reclamo di rito nel quale chiede l’annullamento della decisione e l’applicazione, a carico dell’A.S. Monterosso 2002, della sanzione di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S. sostenendo che la sospensione dell’incontro era imputabile esclusivamente al comportamento violento del calciatore Carlà Rocco, talché su quella società doveva ricadere la responsabilità della condotta del proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo debba trovare accoglimento. Riferisce l’arbitro che al 36’ del p.t. dopo aver interrotto il gioco per una normale infrazione, si era avvicinato alle due panchine attratto da un vivace battibecco che si stava sviluppando. In quell’occasione il giocatore Carlà Rocco della Soc. Monterosso “calciava violentemente dal terreno di gioco dei sassi contro gli occupanti della panchina avversaria”. Espulso, rifiutava di uscire ed ad un ulteriore invito dell’arbitro ad abbandonare il terreno di gioco, lo afferrava al collo con le mani stringendoglielo con forza fino a togliergli il respiro e quindi lo sbatteva violentemente contro la recinzione procurandogli grande dolore. I dirigenti della Soc. Monterosso avevano trascinato con forza il Carlà fuori dal terreno di gioco dove questi, impossessatosi di un bastone, continuava a minacciare gli occupanti della panchina ospite. L’arbitro non sentendosi più in condizioni psicofisiche per portare a termine l’incontro ne decretava la fine anticipata. Precisa ancora l’arbitro che il dolore conseguente l’aggressione gli era durato per tutta la notte. Alla luce del resoconto arbitrale, la Commissione Disciplinare ritiene di non condividere la decisione del primo giudice, che aveva disposto la ripetizione della gara affrancando la Soc. Monterosso da ogni responsabilità ponendovi a giustificazione l’encomiabile comportamento dei dirigenti nel prestare assistenza all’arbitro e nel fatto che si era trattato di un episodio isolato nel quale non fu coinvolto alcun altro calciatore. Tali osservazioni non sono sufficienti a sottrarre la Soc. Monterosso dalla responsabilità per il grave gesto violento compiuto dal proprio tesserato ai danni dell’arbitro che, per le conseguenze subite, fu costretto a porre fine anticipatamente alla gara. Il reclamo va quindi accolto a’ sensi dell’art. 12 comma 1 C.G.S., con conseguente irrogazione, a carico della soc. Monterosso, della sanzione prevista dallo stesso articolo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Arsenalspezia delibera di annullare la decisione del Giudice Sportivo di far ripetere la gara Monterosso-Arsenalspezia del 13.3.2004 e di infliggere alla Soc. Monterosso la punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0-3. Dispone la restituzione della tassa versata.
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