COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 42 del 06/05/004 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Cristo Re avverso la squalifica del campo di gioco per una giornata ed avverso l’ammenda di € 150,00. Gara Bolanese – Cristo Re del 18.4.2004 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 37 del 22.4.2004 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 42 del 06/05/004 - pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Cristo Re avverso la squalifica del campo di gioco per una giornata ed avverso l'ammenda di € 150,00. Gara Bolanese - Cristo Re del 18.4.2004 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 37 del 22.4.2004 C.P. La Spezia Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Cristo Re di La Spezia le sanzioni della squalifica del campo per una giornata e l’ammenda di € 150,00 per il comportamento di natura offensiva e razzista tenuto dai suoi sostenitori durante ed al termine della gara in epigrafe, ha proposto reclamo la stessa società. A sostegno del reclamo la reclamante afferma che il provvedimento sanzionatorio è ingiusto e/o sperequato rispetto all’effettivo accadimento dei fatti perché non fondato su prove certe, circostanziate e logiche ma basato su un referto di gara contraddittorio lacunoso e travisante la reale successione dei fatti erroneamente attribuiti ad essa società. Sostiene pertanto l’U.S. Cristo Re d’essere estranea ai fatti descritti dall’arbitro e se offese ci sono state queste non possono essere attribuite ai propri sostenitori (poche unità costituite da fidanzate e parenti che avevano seguito la squadra sul campo neutro d’Albiano per la squalifica di quello della società ospitante, certamente non rivestite, come afferma il direttore di gara, con giubbotti sociali). All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Società che ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è infondato. Dagli atti ufficiali, redatti in forma chiara ed univoca e pertanto formanti piena prova a’ sensi dell’art. 31 lett. A. 1 C.G.S., risulta che per tutta la durata della gara i sostenitori della Società Cristo Re lo offendevano con frasi gravemente ingiuriose alcune delle quali di natura razzista (“negro di m….”Marocchino ma torna a casa tua” “ma chi c… ti ha fatto entrare in Italia” ). Tali frasi di stampo razzista erano poi reiterate da un solo sostenitore mentre l’arbitro si recava verso la propria autovettura. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 10 comma 2 C.G.S. secondo il quale le Società sono responsabili “per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale” posta in essere dai propri sostenitori, cui consegue la sanzione prevista dall’art. 11 comma 3 C.G.S. (ammenda non inferiore a € 1000 e, nei casi più gravi, la squalifica del campo di gara). Ciò premesso, in assenza di recidiva, la sanzione adeguata avrebbe dovuto essere quella dell’ammenda che, anche se inflitta nel minimo edittale, avrebbe di certo costituito una pena troppo onerosa per una società di un rione cittadino che non ha grossi proventi e che si finanzia con l’aiuto di pochi amici; appare pertanto a questo giudicante pienamente condivisibile la valutazione effettuata dal primo giudice di irrogare la squalifica del campo di gara per una giornata oltre ad una contenuta ammenda di € 150,00. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cristo Re e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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