COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 22/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Excelsior Calcio 1973 Camp. Jun. Reg. / Gir. M ed in proprio dei tesserati della stessa DANILO ADAMI, CESARE ZILIOLI, MAURIZIO MIGLIO e STEFANO MAGGI avverso la delibera del G.S. relativa alla gara Sported Maris/Excelsior del 28/02/2004 (C.U. n.35 del C.R.L. datato 11/03/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 22/04/2003 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Excelsior Calcio 1973 Camp. Jun. Reg. / Gir. M ed in proprio dei tesserati della stessa DANILO ADAMI, CESARE ZILIOLI, MAURIZIO MIGLIO e STEFANO MAGGI avverso la delibera del G.S. relativa alla gara Sported Maris/Excelsior del 28/02/2004 (C.U. n.35 del C.R.L. datato 11/03/2004) La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltati i reclamanti osserva preliminarmente che l’asserita ma non provata circostanza che l’arbitro sarebbe stato per diversi anni calciatore tesserato per la società SPORTED MARIS, non può in alcun modo inficiare le risultanze del rapporto arbitrale. Da detto rapporto risulta che al 27’ del 1° tempo il tecnico DANILO ADAMI è stato allontanato per aver protestato dopo che la squadra avversaria aveva trasformato un calcio di rigore rivolgendo epiteti ingiuriosi all’arbitro; la sanzione comminata dal G.S. appare comunque eccessiva essendo per giurisprudenza costante di Questa Commissione, le ripetute manifestazioni di protesta con espressioni ingiuriose ad opera dei tecnici nei confronti del direttore di gara punite con la squalifica per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, Ugualmente con minor rigore va valutato il comportamento del massaggiatore CESARE ZILIOLI, che pure ha rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dei direttore di gara. Meritevole di parziale accoglimento è pure il reclamo del dirigente accompagnatore MAURIZIO MIGLIO che ha ingiuriato e minacciato il direttore di gara, lo ha spinto con le mani sul petto, quindi si è posto petto contro petto facendolo arretrare di circa cinque passi (e non cinque metri come affermato nella impugnata delibera), ed infine, allontanato dai dirigenti della società avversaria a da alcuni suoi calciatori, ha spronato questi ultimi ad un non meglio precisato comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro e degli avversari, ma non può essere ritenuto, seppur solo moralmente, responsabile del successivo gravissimo episodio avvenuto al termine della gara ad opera del calciatore STEFANO MAGGI. Del tutto congrua appare, invece, la sanzione comminata al calciatore MAGGI che ha dapprima stretto con le mani il collo dell’arbitro, saltandogli sulla schiena e facendolo cadere e quindi, da terra, lo ha colpito con un pugno al fianco. Anche l’ammenda alla società, visto il comportamento di ben quattro suoi tesserati non appare suscettibile di riduzione. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare RIDUCE La squalifica al tecnico DANILO ADAMI a tutto il 15/04/2004 La inibizione al dirigente CESARE ZILIOLI a tutto il 15/04/2004 La inibizione al dirigente MAURIZIO MIGLIO a tutto il 31/01/2005 CONFERMA Per il resto l’impugnata delibera e dispone la restituzione della tassa reclamo ai Sigg. ADAMI, ZILIOLI e MIGLIO e l’incameramento della tassa stessa per quanto riguarda il tesserato MAGGI e la società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it