COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 29/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Vis Nova Giussano Camp. 2^Cat. / Gir. H Gara del 12/04/2004 tra Vis Nova Giussano/Tifas (C.U. n.32 del Comitato di Como datato 16/04/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 29/04/2003 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Vis Nova Giussano Camp. 2^Cat. / Gir. H Gara del 12/04/2004 tra Vis Nova Giussano/Tifas (C.U. n.32 del Comitato di Como datato 16/04/2004) Il G.S. rilevato che dai documenti ufficiali risultava che al 25’ del 2° tempo e fino al termine, la reclamante aveva schierato un solo calciatore nato dall’1/1/1981, intervenendo d’ufficio, ha comminato alla A.S. VIS NOVA GIUSSANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato tempestivamente e copia dello stesso è stata inviata alla controparte, osserva che l’arbitro ha riconosciuto di aver errato nell’indicare le sostituzioni effettuate dalla reclamante e che al 25’ del 2° tempo al n.5 (nato nel 1983) è subentrato il n.16 (nato nel 1981). Ne consegue che l’A.S. VIS NOVA GIUSSANO ha impiegato per tutta la durata della gara due calciatori nati dall’1/1/1981 e pertanto il reclamo è fondato. Tanto premesso e ritenuto questa Commissione in accoglimento del reclamo RIPRISTINA Il risultato conseguito sul campo e precisamente VIS NOVA GIUSSANO/TIFAS 3-2 Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa.
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