COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 29/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Nuova Antares Misano Camp. 3^ Cat. / Gir. D Gara del 28/03/2004 tra P.Ghezzi/Nuova Antares (C.U. n.33 del Comitato di Bergamo datato 01/04/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 29/04/2003 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Nuova Antares Misano Camp. 3^ Cat. / Gir. D Gara del 28/03/2004 tra P.Ghezzi/Nuova Antares (C.U. n.33 del Comitato di Bergamo datato 01/04/2004) La società NUOVA ANTARES ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CHIODAROLI FABIO sino al 26/05/2004, lamentando l’impossibilità di accesso del calciatore allo spogliatoio dell’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., sentito a precisazioni l’arbitro, osserva: il direttore di gara, confermando la circostanza di aver trovato al rientro nello spogliatoio parte dei suoi abiti ed i documenti bagnati ha specificato che l’azione poteva essere stata effettuata anche semplicemente salendo sulla panchina dello spogliatoio adiacente. Per l’individuazione dell’autore del gesto ha precisato che la informazione l’ha ricevuta dal calciatore n.3 della reclamante, il quale espulso dal campo ed accusato in un primo momento del fatto, ha indicato nel CHIODAROLI l’effettivo autore. Posto che si può escludere l’ingresso nello spogliatoio dell’arbitro, la sanzione inflitta dal G.S., può essere ridotta. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore CHIODAROLI FABIO a tutto il 09/05/2004 Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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