COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 06/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Circ.Giov.Bresso Camp. Jun. Prov. / Gir. E Gara del 17/04/2004 tra Circ.Giov.Bresso/Vimodronese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 06/05/2003 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Circ.Giov.Bresso Camp. Jun. Prov. / Gir. E Gara del 17/04/2004 tra Circ.Giov.Bresso/Vimodronese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società POL.CIRC.GIOV.BRESSO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante la società VIMODRONESE avrebbe fatto partecipare il calciatore DARIO GARATTI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S., rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dal medesimo art.42 comma 3 del C.G.S., rilevato che la società VIMODRONESE non ha inviato le proprie contro deduzioni. Dall’esame degli atti ufficiali è emerso che effettivamente il calciatore GARATTI DARIO dal C.U. n.34 dell’8/04/2004 risultava squalificato per una gara. Accertato che la prima gara utile successiva alla suddetta sanzione è quella del 17/04/2004 e che a tale data in occasione della gara oggetto del reclamo tra la POL.CIRC.GIOV.BRESSO e la VIMODRONESE ha preso parte il calciatore GARATTI, emerge che lo stesso figurava in posizione irregolare non avendo ancora scontato la squalifica. Tenuto conto che secondo gli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione le sanzioni da applicarsi in casi del genere contemplano l’ammenda a carico della società, l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore, un’ulteriore giornata di squalifica a carico del calciatore e la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della società. Considerato che nel caso in esame per la medesima gara e per fatti estranei all’esame che ci investe, è già stata comminata la perdita della gara a carico della VIMODRONESE per 0-3 si reputa equo e congruo sanzionare la condotta posta in essere dalla VIMODRONESE per la posizione irregolare del calciatore GARATTI. Ciò premesso la COMMISSIONE DISCIPLINARE DISPONE 1) di comminare alla società VIMODRONESE l’ammenda di Euro 52,00 2) di comminare l’inibizione a tutto il 06/06/2004 al dirigente accompagnatore della società VIMODRONESE sig. CIBIN FLAVIO 3) di comminare la squalifica a carico del calciatore DARIO GARATTI di una ulteriore gara in aggiunta a quella ancora da scontare 4) di comminare la sanzione a carico della società VIMODRONESE di UN PUNTO di penalizzazione nella classifica del campionato in corso
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