COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 14/04/2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACIPLATANI (CT) – (posizione irregolare calciatore D’Aita Marco – GARA SPORTING TREMESTIERI/ACIPLATANI del 21.9.2003 – Proc. n° 46/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 14/04/2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ACIPLATANI (CT) – (posizione irregolare calciatore D’Aita Marco – GARA SPORTING TREMESTIERI/ACIPLATANI del 21.9.2003 – Proc. n° 46/A – Con reclamo in data 31.10.2003 la Società Aciplatani segnala la posizione irregolare del calciatore D’Aita Marco, schierato in campo dalla Sporting Tremestieri nella gara disputata il 21.9.2003. Sostiene la reclamante di avere appreso della posizione irregolare indicata solo a mezzo lettera del 27.10.2003 inviata al C.R.S. per segnalare l’archiviazione della richiesta di tesseramento inoltrata dalla suddetta Società Sporting Tremestieri, risultando il calciatore già tesserato proprio per la Società Aciplatani Calcio; Trattandosi di reclamo proposto ben oltre il termine di rito questa Commissione Disciplinare segnalava la circostanza alla Società, provvedendo all’archiviazione della pratica; In esito al ricorso inoltrato dalla Società Aciplatani Calcio alla C.A.F. ha deliberato il “non luogo a procedere” in ordine al reclamo stesso, rimettendo gli atti a questa Commissione Disciplinare affinché esamini il reclamo, nel rispetto degli adempimenti procedurali tutti previsti dal C.G.S.; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara osserva quanto segue: Il reclamo di che trattasi è di considerarsi fuori termine, essendo stato proposto dopo oltre un mese dalla disputa della gara e quindi in violazione dell’art. 42 n° 3 del C.G.S. Il significato della predetta disposizione è inequivocabile e a nulla può rilevare in proposito l’assunto della reclamante, che sostiene di avere avuto conoscenza successiva della posizione irregolare del D’Aita Marco, peraltro tesserato proprio con la reclamante perciò in condizione di conoscere subito dell’irregolarità commessa dalla Società Sporting Tremestieri; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Società Aciplatani; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 104).
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