Sicilia COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 14/04/2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. CAMARO (ME) – (avverso ammenda Euro 400 Società e squalifica campo per quattro giornate, inibizione dirigenti Chiofalo Benito fino al 10.05.2004, Chiofalo Giuseppe e Chiofalo Gaetano fino al 20.03.2009 e squalifica calciatore Santamaria Davide per sei gare – GARA CAMARO/DUE TORRI del 20.03.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B” – C.U. n. 45 del 24.03.2004) – Proc. n. 355/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 14/04/2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. CAMARO (ME) – (avverso ammenda Euro 400 Società e squalifica campo per quattro giornate, inibizione dirigenti Chiofalo Benito fino al 10.05.2004, Chiofalo Giuseppe e Chiofalo Gaetano fino al 20.03.2009 e squalifica calciatore Santamaria Davide per sei gare – GARA CAMARO/DUE TORRI del 20.03.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B” – C.U. n. 45 del 24.03.2004) – Proc. n. 355/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni indicate in epigrafe e con il quale si chiede una congrua riduzione perchè se alcuni addebiti sono riconosciuti dalla stessa Società appellante altre circostanze appaiono sproporzionate al reale accadimento dei fatti; in ordine poi all’inibizione del dirigente Chiofalo Giuseppe la difesa della Società sostiene che ci sia stato scambio di persone; chiede altresì di essere sentito all’udienza dibattimentale. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le difese presentate dalla Società appellante, ritualmente convocata all’udienza dibattimentale del 6.04.2004, e nella quale il legale rappresentante della Società ha ribadito quanto già rassegnato nelle proprie difese e ponendo l’accento che la Società U.S. Camaro nel corso della propria attività sportiva non era incorsa in simili fatti, espone: dal referto di gara e dagli allegati allo stesso emerge in maniera chiara ed inequivocabile il comportamento tenuto dai dirigenti della Società U.S. Camaro 1969, circostanza questa ancor più grave, a parere di questa Decidente, poichè gli stessi si dovrebbero rendere garanti dell’ordine pubblico nelle gare che si svolgono a dare l’esempio a tutti i tesserati ed al pubblico (anche se in questa circostanza la partita avrebbe dovuto svolgersi a porte chiuse). Bisogna puntualizzare anche che l’arbitro identifica in maniera chiara e precisa le persone responsabili dei comportamenti antisportivi, ma anche coloro i quali si sono prodigati a che questi fatti non venissero a succedere (Moschella Domenico e Rando Pasquale rispettivamente giocatore e allenatore della Società appellante) e che pertanto tali atteggiamenti vanno condannati e non possono trovare accoglimento le richieste formulate dalla Società ricorrente. In relazione invece, al reale accadimento dei fatti appare meritevole di accoglimento la riduzione della squalifica del campo, come da dispositivo, e la squalifica al calciatore Santamaria Davide, che sebbene censurabile nell’atteggiamento assunto, non ha provocato ulteriori conseguenze; P.Q.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto ridurre la squalifica del campo per due gare e determinare la squalifica del calciatore Santamaria Davide per 4 gare (Camaro); di confermare il resto, senza addebito di tassa non versata.
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