COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 49 del 21/04/2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. AQUILA CALTAGIRONE – (per irregolare partecipazione calciatore nella squadra Atletico Palermo – GARA AQUILA CALTAGIRONE/ATLETICO PALERMO del 6.4.2004 – CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE) – Proc. n° 372/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 49 del 21/04/2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. AQUILA CALTAGIRONE – (per irregolare partecipazione calciatore nella squadra Atletico Palermo – GARA AQUILA CALTAGIRONE/ATLETICO PALERMO del 6.4.2004 – CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A CINQUE) – Proc. n° 372/A – Ricorre la Società interessata sostenendo che nella gara a margine segnata ha partecipato illegittimamente tale calciatore Tralongo Francesco sotto le generalità di La Mantia Salvatore che risulta iscritto in elenco; Dichiara che a fine gara il proprio dirigente accompagnatore Malandrino Francesco faceva notare all’arbitro tale irregolarità invitandolo a provvedere ad un nuovo controllo della identità contestata; L’arbitro di gara provvedeva a riconvocare il calciatore del caso e dopo un attento esame e dello stesso e del documento di identità ancora in suo possesso riscontrava: a) il calciatore presentatosi aveva tratti somatici differenti dal soggetto nella foto del documento di identità; b) invitatolo a firmare, la sua firma non coincideva con quella apposta nel documento; c) fatto notare al calciatore interessato le accertate difformità, lo stesso si è scusato dell’accaduto dichiarando “che aveva dimenticato il documento personale a casa e per prendere lo stesso parte alla gara aveva utilizzato il documento di La Mantia Salvatore”. Chiede, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara a carico dell’Atletico Palermo; La Commissione Disciplinare, letti motivi di l’appello , esaminati gli atti di gara, osserva: Quanto sostenuto dalla ricorrente si evince dalle risultanze degli atti di gara; il successivo controllo sulla identità del calciatore incriminato è, con dovizia di particolari, riportato nella dichiarazione suppletiva acquisita agli atti; detto suppletivo rapporto è stato portato a conoscenza del rappresentante la Società Atletico Palermo presente all’udienza decisionale del 20.4.2004; il predetto dirigente della Società Atletico Palermo ha respinto i motivi che determinano la responsabilità a carico della sua società, dichiarando falso quanto riferito dall’arbitro. Gli accertamenti raccolti inducono questa Decidente a statuire la responsabilità dell’accaduto in contestazione a carico della società Atletico Palermo, con l’adozione dei conseguenti provvedimenti in dispositivo specificati; Visti gli art. 12, 13 e 14 C.G.S.; Pertanto DELIBERA: di infliggere alla Società Atletico Palermo la punizione sportiva della perdita della gara Aquila Caltagirone/Atletico Palermo del 6.4.2004 “Calcio a Cinque” con il punteggio di 6-0; di inibire, con gli effetti di cui all’art. 14, punto 1, lettera e) del C.G.S, il dirigente accompagnatore Natale Giuseppe a tutto il 31.10.2004; di squalificare, a tutti gli effetti, il calciatore Tralongo Francesco (Atl.Palermo) a tutto il 31.10.2004; i superiori provvedimenti disciplinari sono così quantificati per assicurarne l’afflittività; per l’effetto non si addebita tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it