COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 51 del 5/05 /2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico U.S. Rocchenere e calciatore Celi Francesco per violazione art. 1 , c.1 C.G.S., in riferimento alle norme di tesseramento – Proc. n°353/A bis

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 51 del 5/05 /2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico U.S. Rocchenere e calciatore Celi Francesco per violazione art. 1 , c.1 C.G.S., in riferimento alle norme di tesseramento – Proc. n°353/A bis Con nota del 24.3.2004 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore Celi Francesco e questi sottoscritto il tesseramento, malgrado fosse già tesserato per altra Società, la A.S. Jogging Club Palestre. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 6.4.2004, celebrata nella contumacia dei deferiti; letta la memoria inviata dalla Società, nella quale si invoca la buona fede considerato che nella fattispecie nessuna valenza processuale può assumere l’invocata buona fede, se non ai fini della quantificazione della sanzione da infliggere; ritenuto che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40, p. 4 N.O.I.F. e 4 n° 6 C.G.S.; P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società Rocchenere l’ammenda di Euro 250,00; di squalificare il calciatore Celi Francesco, tesserato per l’A.S. Jogging Club Palestre, a tutto il 30.9.2004; Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
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