COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 51 del 5/05 /2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico S.S. Real S.Pietro – per violazione art. 1 , c.1 C.G.S., in riferimento alle norme di tesseramento – Proc. n°354/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 51 del 5/05 /2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico S.S. Real S.Pietro - per violazione art. 1 , c.1 C.G.S., in riferimento alle norme di tesseramento – Proc. n°354/A Con nota del 24.3.2004 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto, per avere richiesto il tesseramento del calciatore Lanza Stellario, malgrado questi fosse già tesserato con la qualifica di allenatore, per altra Società, la U.S. Camaro. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 6.4.2004, celebrata nella contumacia della deferita; in assenza di memoria difensiva; considerato che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40, p. 4 N.O.I.F. e 4 n° 6 C.G.S.; P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società Real S.Pietro l’ammenda di Euro 500; Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate, nonché all’organo di disciplina del Settore Tecnico competente a giudicare il Sig. Lanza Stellario.
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