COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 03/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico del Sig. Pirreco Salvatore (Società G.S. Angelo Custode) per violazione dell’art. 6 C.G.S. – Proc. N. 133/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 03/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico del Sig. Pirreco Salvatore (Società G.S. Angelo Custode) per violazione dell’art. 6 C.G.S. – Proc. N. 133/A Con nota del 9.01.2004 il Presidente del Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Sig. Pirreco Salvatore, Dirigente del G.S. Angelo Custode, per essersi, in occasione della gara Libertas Thapsos/Rosolinese del 6.11.2003, introdotto nello spogliatoio dell’arbitro, invitandolo a modificare il referto della gara Juniores arbitrata dallo stesso, in cui un calciatore della Società Angelo Custode, tale Riggi Claudio, veniva squalificato fino al 30.04.2005; Contestato ritualmente l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 20.01.2004, celebrata nella contumacia del deferito; considerato che non sono pervenute memorie difensive di sorta, atteso che il presente deferimento si appalesa fondato alla luce di quanto repertato dal direttore di gara in argomento il quale ha riferito del tentativo di illecito sportivo perpretato dal Sig. Pirreco Salvatore, e diretto a fare ottenere una riduzione della squalifica inflitto in primo grado al calciatore Riggi Claudio attraverso una diversa dichiarazione da parte del medesimo arbitro; ritenuto che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 1 e 6 del C.G.S.; P.T.M. La Commissione Disciplinare, DELIBERA: di infliggere al Sig. Pirreco Salvatore, dirigente della Società G.S. Angelo Custode l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. a tutto il 31.12.2004. Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it