COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 03/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società U.P. Scicli e suo Presidente Sig. Giavatto Pasquale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. – Proc. N. 177/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 03/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società U.P. Scicli e suo Presidente Sig. Giavatto Pasquale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. – Proc. N. 177/A Con reclamo depositato in data 22.01.2003 il calciatore Bonaiuto Danilo chiedeva che la Commissione Tesseramenti dichiarasse la nullità del proprio tesseramento con la Società U.P. Scicli, sostenendo di non avere sottoscritto alcun atto di tesseramento con tale Società e che “una eventuale sottoscrizione apposta su tale atto era apocrifa”. L’adita Commissione Tesseramenti decidendo in data 26.09.2003, C.U. n. 8/D, accoglieva il ricorso del calciatore deferendo l’U.P. Scicli e il suo Presidente ai sensi degli artt. 1 e 8 del C.G.S. per avere in violazione delle norme di lealtà, correttezza e probità formato o concorso a formare un atto di tesseramento sul quale veniva apposta falsamente la firma di Bonaiuto Danilo. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 17.02.2004, celebrata nella contumacia dei deferiti, e letta la memoria difensiva che viene disattesa poiché nella presente materia non può essere eccepita l’invocata buona fede; ritenuto che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, e che il deferimento de quo si appalesa fondato a seguito della decisione della Commissione Tesseramenti; P.T.M. La Commissione Disciplinare, DELIBERA: di infliggere alla Società Pol. Scicli l’ammenda di Euro 500; di inibire il Sig. Giavatto Pasquale, Presidente della U.P. Scicli a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. a tutto il 31.12.2004. Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it