COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 32 del 19/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 127/04-gl.Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Toscana nei confronti di: 1) Francioni Paolo calciatore attualmente tesserato per la soc.Scarperia, affinchè risponda della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.40 punto 4 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, nell’attuale stagione sportiva, 2 moduli di aggiornamento posizione, il primo inviato al C.R.Toscana dalla soc. Scarperia in data 27/12/2003 e regolarmente meccanizzato in data 14/01/2004 ed il secondo depositato in data 08/01/2004 dalla soc. Gallianese, documento quest’ultimo annullato con preannuncio telegrafico del 15/01/2004 e lettera raccomandata dello stesso giorno. 2) A.S.Gallianese in persona del Presidente pro tempore, affinchè risponda della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., per avere accettato e trasmesso la lista di trasferimento del calciatore Francioni Paolo, malgrado lo stesso avesse già sottoscritto analogo impegno con la soc.Scarperia.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 32 del 19/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 127/04-gl.Deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Toscana nei confronti di: 1) Francioni Paolo calciatore attualmente tesserato per la soc.Scarperia, affinchè risponda della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.40 punto 4 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, nell’attuale stagione sportiva, 2 moduli di aggiornamento posizione, il primo inviato al C.R.Toscana dalla soc. Scarperia in data 27/12/2003 e regolarmente meccanizzato in data 14/01/2004 ed il secondo depositato in data 08/01/2004 dalla soc. Gallianese, documento quest’ultimo annullato con preannuncio telegrafico del 15/01/2004 e lettera raccomandata dello stesso giorno. 2) A.S.Gallianese in persona del Presidente pro tempore, affinchè risponda della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., per avere accettato e trasmesso la lista di trasferimento del calciatore Francioni Paolo, malgrado lo stesso avesse già sottoscritto analogo impegno con la soc.Scarperia. L’atto di contestazione ed avviso di convocazione veniva ritualmente notificato a mezzo lett.racc.a.r. dalla C.D. in data 28/01/2004 ad entrambe le parti. Il Francioni inviava alla C.D. una lettera datata 04/02/2004 nella quale spiega la propria posizione ed in particolare: - di essere pienamente consapevole di avere violato le norme regolamentari sottoscrivendo un doppio tesseramento; - che la soc.Gallianese, per poterlo inserire nella lista di svincolo, aveva richiesto ed ottenuto la sottoscrizione di una lista di tesseramento in bianco al fine di evitare che il suo nuovo tesseramento potesse essere per la soc.Scarperia. Infatti, se avesse sottoscritto il nuovo vincolo per la soc.Scarperia, la soc.Gallianese avrebbe depositato la lista in suo possesso producendo l'effetto di un doppio tesseramento. All’udienza del 13/02/2004 comparivano avanti alla C.D. Il Francioni confermava il proprio scritto e la soc. Gallianese, in persona del Presidente pro tempore, che confermava l’esistenza di un patto con il calciatore circa la sua nuova destinazione societaria (tutti tranne lo Scarperia), nonché la presenza di una lista firmata in bianco dal calciatore intesa come una sorta di deterrente circa il suo comportamento futuro. Il Presidente confermava di essere consapevole che, con il deposito della lista di tesseramento in suo possesso, il calciatore sarebbe stato sottoposto ad un doppio tesseramento. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, udite le parti, ritiene non esistano dubbi circa la responsabilità degli incolpati, tuttavia il Collegio, vista l’estrema gravità del comportamento posto in essere dalle parti, visti i documenti, è del parere che la situazione vada ulteriormente approfondita da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. P.Q.M. La C.D. infligge al calciatore Francioni Paolo la squalifica di mesi sei e commina alla soc.Gallianese l’ammenda di €.1.000.00. Rimette gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per l’esame del caso e per gli incombenti di competenza.
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