COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 34 del 4/3/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 158/04 – cc . Deferimento della Procura Federale a carico del Presidente del G.S. Pro Livorno 1919 nonché della medesima Società per la violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva .
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N. 34 del 4/3/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
158/04 - cc . Deferimento della Procura Federale a carico del Presidente del G.S. Pro Livorno 1919 nonché della medesima Società per la violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva .
Con provvedimento n° 1078/241, qui pervenuto in data 5 febbraio c.m., la Procura Federale ha deferito a questa Commissione la Società G.S. Pro Livorno per la avvenuta violazione delle norme di comportamento.
Questi i fatti: nel corso dell’esame di un reclamo proposto dal G.S. Livorno, in opposizione ad una delibera del G.S. Regionale, questa Commissione rilevava nell’atto frasi ed aggettivi lesivi della personalità di un arbitro per cui riteneva opportuna la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare la eventuale esistenza dei presupposti della violazione di norme del Codice vigente.
La Procura, ritenendo fondate le osservazioni del Giudice rimettente, deferiva a questa C.D. il tesserato e l’Ente di cui in epigrafe per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 3 ed il secondo per la conseguente responsabilità diretta prevista dall’art.2 c.4 .
Notificato l’atto di contestazione nelle forme di rito e fissata la trattazione per la data odierna, risultano presenti l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, in rappresentanza della Procura, nonché il Sig. Versari Renato, nella sua qualità di Presidente della Società Pro Livorno .
Esposti brevemente i fatti il Presidente della C.D. dà la parola al rappresentante della Procura il quale, rilevato non sussistere alcun dubbio sui fatti contestati perché risultanti documentalmente, chiede infliggersi al Presidente del G.S. Pro Livorno la inibizione per mesi uno, e, nel contempo, irrogarsi alla Società l’ammenda di € 250,00 per la conseguente responsabilità diretta .
Invitato ad esporre le proprie tesi difensive, il Presidente della Società riconosce la propria responsabilità in ordine a quanto contestato trovando giustificazione nell’esacerbazione causata in lui dal provvedimento pubblicato sul C.U. che aveva dato luogo al reclamo .
La Commissione preso atto delle risultanze del dibattimento, rilevato il corretto comportamento processuale del tesserato Versari, ritiene convenire con le richieste formulate dal rappresentante della Procura e,
P . Q . M .
infligge al sig. Renato Versari, Presidente del G.S.Livorno, la inibizione da ogni incarico per la durata di mesi uno; infligge alla Società la ammenda di € 250,00.
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