COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 07/04/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della CommissioneDisciplinare Personale DI PASQUALE GIUSEPPE – Presidente G.S. Rangers di Palermo – (avverso inibizione fino al 31.12.2007 – GARA CLUB ITALIA/RANGERS del 13.03.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 44 del 17.03.2004) – Proc. n. 341/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 47 del 07/04/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della CommissioneDisciplinare
Personale DI PASQUALE GIUSEPPE – Presidente G.S. Rangers di Palermo – (avverso inibizione fino al 31.12.2007 – GARA CLUB ITALIA/RANGERS del 13.03.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 44 del 17.03.2004) – Proc. n. 341/A
Con reclamo ritualmente proposto il Sig. Di Pasquale Giuseppe, Presidente della Società G.S. Rangers contesta il provvedimento assunto a suo carico dal Giudice Sportivo, precisando di non avere colpito l’arbitro e indicando quale responsabile il Sig. Maniscotti, già allontanato dal campo nel corso della gara;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito l’appellante, osserva:
1) dalla lettura degli atti ufficiali di gara emerge che l’autore dell’atto di violenza e di quant’altro addebitato al responsabile è quella stessa persona allontanata dal campo al 13’ del 2’ tempo, per proteste e contegno minaccioso in danno del direttore di gara;
2) in sede di ricognizione effettuata all’udienza del 30.03.2004, avuta la presenza dello stesso appellante e del Sig. Maniscotti Giovanni, risultato iscritto in distinta quale massaggiatore, il direttore di gara ha indicato il secondo quale autore effettivo di quanto addebitato al Di Pasquale;
3) Ne consegue la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti, che seguono in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di annullare la sanzione della inibizione a carico del Presidente Sig. Di Pasquale Giuseppe;
di infliggere al Sig. Maniscotti Giovanni la sanzione dell’inibizione temporanea di cui all’art. 14 n. 1 lett. e) fino al 31.12.2007;
di restituire la tassa reclamo versata (Euro 52).
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