COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 43 del 15/04/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 14/03/2004 36.- RECLAMO DELL’U.S. RIO MARINA AVVERSO REGOLARITA’ GARA RIO MARINA/ VADA DEL 14.3.2004 (1-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 43 del 15/04/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 14/03/2004 36.- RECLAMO DELL'U.S. RIO MARINA AVVERSO REGOLARITA' GARA RIO MARINA/ VADA DEL 14.3.2004 (1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.36 del 18.3.2004; -avverso la regolarita' della gara Rio Marina/Vada del 14 marzo 2004 in Porto Azzurro per il Campionato di 2' Categoria, il sodalizio locale reclama a questo Giudice Sportivo denunciando di essere rimasto vittima di un ''errore tecnico'' e chiedendo che l'incontro venga ripetuto. Segnatamente, chiariva che l'arbitro, in spreto alle vigenti disposizioni, aveva impedito che un calciatore, tale Gunes Bilal indicato in li sta col n.13 e non presente al momento della identificazione, in seguito sopraggiunto, venisse impiegato nel corso della gara. Senonche' il Direttore di gara, con proprio supplemento di referto, richiestogli da questo G.S., precisava di essersi limitato ad avvisare i dirigenti dell'U.S. Rio Marina che avrebbe ammesso il Gunes qualora gli si fosse presentato e che non aveva consentito al medesimo di scendere in campo nella seconda frazione ed a gara iniziata perche' non accompagnato dal documento di identita' e quindi inidoneo a sostare in panchina ed all'interno del recinto di gioco. Il reclamo, infondato, va respinto. E' pacifico, anzitutto, ricordare che ''i calciatori ritardatari (compresi quelli di riserva) hanno diritto di prendere parte al gioco, in qualsiasi momento della gara, previa identificazione e comunque, con l'assenso dell'arbitro'' e che ''l'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve... controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresi' provvedere ad identificarli.....''. Ora con il proposto reclamo la societa' Rio Marina tenta di riversare esclusivamente la responsabilita' dell'accaduto sull'arbitro, sostenendo in buona sostanza che la regolamentare sostituzione del calciatore non sarebbe avvenuta perche' a dire del D.G. il regolamento non lo prevedeva. E' agevole, pero', rilevare che il comportamento dell'arbitro non puo' mai sanare situazioni ''contra legem'' e che, in ogni caso, si tratterebbe di un errore indotto, e cioe' determinato dalla condotta di essa reclamante, la quale, benche' consapevole che il calciatore Gunes pur indicato in lista come riserva e ritardatario non era stato identificato, non si preoccupo' ne' di farlo identificare nell'intervallo fra il primo ed il secondo tempo, ne' di munirsi del documento di identita' per una sua eventuale successiva entrata in campo. Di contro, la reclamante, consenti' a tale atleta di sostare indebitamente in panchina sin dagli ultimi minuti del primo tempo. L'U.S. Rio Marina, quindi, non puo' porre a carico di altri un fatto ascrivibile ad un proprio errore comportamentale. Alla stregua delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato, con conseguente addebito della tassa di reclamo. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Rio Marina di Rio Marina (Livorno) ed ordina addebitarsi la relativa tassa.
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