COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/04/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo dell’Associazione Calcio Spes avverso alla decisione del G.S. sull’esito della gara Livorno 2001 – Spes del 14/03/2004 (C.U. n. 36 del 24/03/2004) ed, in proprio, del dirigente Lombardi Paolo (A.C. Spes) ed il calciatore Lombardi Andrea (A.C. Spes) rispettivamente avverso all’inibizione fino al 13/06/2004 ed alla squalifica per tre gare (C.U. n. 35 del 17/03/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/04/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo dell’Associazione Calcio Spes avverso alla decisione del G.S. sull’esito della gara Livorno 2001 - Spes del 14/03/2004 (C.U. n. 36 del 24/03/2004) ed, in proprio, del dirigente Lombardi Paolo (A.C. Spes) ed il calciatore Lombardi Andrea (A.C. Spes) rispettivamente avverso all’inibizione fino al 13/06/2004 ed alla squalifica per tre gare (C.U. n. 35 del 17/03/2004) Con rituale e tempestivo gravame la società in oggetto adiva la C.D. impugnando l’esito gara che disponeva gara persa per entrambe le società con il risultato di 0 – 3 così motivato dal G.S.: “Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che a seguito dei ripetuti atti di violenza che avvenivano sia tra i giocatori in gara che fra i dirigenti, dopo un ultimo atto violento si scatenava una rissa che coinvolgeva tutti i presenti in campo, il D.G. riteneva opportuno interrompere la gara (15.mo del II tempo)”. Per i comportamenti tenuti nella stessa gara il G.S. comminava, a carico di Paolo Lombardi, impugnante in proprio, l’inibizione per le seguenti ragioni: “In qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale, sferrava un calcio ad un calciatore avversario, dando origine nuovamente ad una rissa che coinvolgeva tutti i contendenti in campo, in modo tale che la gara non potesse essere proseguita”. Infine il G.S. irrogava la squalifica a carico di Lombardi Andrea per le seguenti ragioni: “Per aver sferrato un violento pugno ad un calciatore avversario, che colpito all’occhio sinistro rimaneva a terra svenuto”. La C.D. disponeva pertanto, per evidente connessione dei reclami, la trattazione unitaria dei tre procedimenti. La società reclama eccependo in toto quanto dedotto dal D.G. che sembra, nel rapporto di gara, attribuire alla Spes la maggiore responsabilità per i fatti violenti accaduti in campo che avrebbero, solo successivamente ed in forma di reazione, coinvolto anche l’altra squadra. L’impugnante afferma invece essere stata oggetto di una preordinata strategia intimidatoria da parte del Livorno 2001 che sarebbe culminata in una serie di aggressioni, con conseguenze anche fisiche per i calciatori ed i dirigenti; sostiene inoltre l’inesistenza di alcuna forma di replica violenta da parte dei propri consociati ed, a tal proposito, produce un filmato che dimostrerebbe gli assunti difensivi. Tali eccezioni sono state ulteriormente iterate nel corso dell’udienza del 16/04/04 da parte del Presidente della Società Spes, Lombardi Roberto, assistito dall’Avv. Pollastrini; gli stessi, ribadendo da un lato il clima di tensione che aveva preceduto l’incontro e dall’altro la scarsa attendibilità di un rapporto di gara costellato da una serie di contraddizioni, insistevano nelle richieste, già formulate nel reclamo, per l’annullamento del provvedimento del G.S. con conseguente attribuzione della vittoria o in subordine per l’applicazione della sola sanzione dell’ammenda. Anche il Dirigente Lombardi Paolo ed il calciatore Lombardi Andrea, facendo propri alcuni dei rilievi sopra evidenziati dalla propria società, contestano nel reclamo la dinamica dei fatti eccependo sia la sussistenza dei colpi volontari, sia le conseguenze descritte nel rapporto e chiedono pertanto congiuntamente l’annullamento o la riduzione dei provvedimenti impugnati. I ricorsi devono essere rigettati. Occorre precisare che in effetti desta una certa perplessità il rilievo che la Società Spes (la quale, all’epoca dei fatti, gravitava nell’alta classifica del proprio campionato in lotta per la promozione) avesse un qualche interesse a far degenerare una partita che stava vincendo, in superiorità numerica con il risultato di zero-due, contro una squadra relegata all’ultimo posto di classifica; peraltro il rapporto di gara, che sembra attribuire alla reclamante la maggiore responsabilità, denota evidenti contraddizioni interne. In tal senso le affermazioni arbitrali “Il tutto veniva causato da giocatori e dirigenti della Spes che comunque tutti volevano la rissa, invece i giocatori del Livorno 2001 alcuni si tenevano fuori alcuni cercavano i difendersi come potevano” appaiono in contrasto insanabile con quanto dichiarato nel supplemento che parla invece di “rissa generalizzata”; in tale atto si legge infatti “Per quanto riguarda quindi l’individuazione dei colpevoli sono partecipanti alla rissa tutti i calciatori titolari e di riserva mentre per i dirigenti soltanto il Lombardi Paolo”. Ed ancora nell’allegato al rapporto si legge “5 – 6 giocatori cercavano di tutelare me anche se nessuno mi ha attaccato”. La stessa comparazione tra i due atti (rapporto di gara e allegato da una parte e supplemento dall’altra) appare in evidente discrasia non solo sotto un profilo contenutistico ma anche meramente formale; in effetti sia la costruzione grammaticale che quella sintattica, forse in ragione di una diversa valutazione (immediata nel rapporto iniziale e ponderata nel supplemento) appaiono profondamente diverse nel confronto tra i due scritti. Risulta inoltre curioso che nel rapporto siano segnalate le reti della Spes al 36esimo ed al 44esimo del secondo tempo quando l’incontro è stato sospeso al decimo del secondo tempo e nel primo tempo sono stati concessi tre minuti di recupero anche per le reti segnate. L’evidente errore materiale è però sintomatico di una certa “disorganicità” nel resoconto degli avvenimenti e nella obiettività di quanto dedotto dal D.G. andando però in tal modo a disorientare gli organi di giustizia sportiva soprattutto in ragione degli stretti vincoli probatori che le Carte Federali impongono. Per tale ragione non può, allo stato degli atti, trovare ingresso in questo procedimento il documento filmato prodotto dalla reclamante. Una valutazione complessiva degli atti di gara sembra invece deporre, proprio in ragione delle affermazioni arbitrali (principalmente contenute nel rapporto di gara), per la sussistenza di alcuni atti violenti che sembrano avere coinvolto solo parte dei calciatori presenti sul campo. In questo senso la sostanziale inerzia del D.G. che, come evidenziato in atti, non ha prontamente reagito con i mezzi sanzionatori a sua disposizione (ammonizioni, espulsioni, richiamo dei capitani, ecc.) atti a dissuadere i calciatori da ulteriori condotte illecite, testimonia il fatto che la sospensione della gara, considerata come extrema ratio in ambito sportivo, avrebbe dovuto essere l’ultimo tra i mezzi a disposizione del D.G. per risolvere la situazione creatasi sul campo. Proprio in tal senso, il giudice di prime cure avrebbe dovuto invece dare maggior rilievo alle poche affermazioni che non vengono in alcun modo smentite da quanto contenuto né nel rapporto e nell’allegato né successivamente nel supplemento; nel primo atto si legge infatti: “al 27esimo del primo tempo Lombardi Andrea ( livorno 2001) protestava dicendomi ma che c… fischi venendomi a circa venti cm dalla mia faccia così al momento che estraevo il giallo ed il rosso cercava di venire a contatto con me senza riuscirci così che poi veniva portato fuori dai compagni”. In ordine a quanto sopra dedotto questa C.D. non può però dare conforto alla richiesta della reclamante di assegnazione della vittoria per 0 – 3 dal momento che la partita non ha avuto comunque sul campo un risultato definitivo stante la sospensione della gara da parte del D.G.; per la medesima ragione non può essere accolta la richiesta subordinata che potrebbe eventualmente attenere alle responsabilità di cui agli artt. 10 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva ma non all’esito gara oggetto del presente procedimento. Appare invece applicabile, proprio in considerazione dei fatti avvenuti sul campo, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, in virtù delle contraddizioni logiche tra molti degli elementi probatori in possesso di questa C.D., quanto disposto dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che consente all’organo giudicante di ordinare la ripetizione della gara irregolare . Per quanto concerne la posizione del Lombardi Andrea deve evidenziarsi che, in ragione della nebulosità della ricostruzione fornita, appaiono ancora più credibili i rilievi che denotano elementi di certezza come la descrizione del colpo inferto al calciatore avversario senza che possa avere rilievo la circostanza inerente alle conseguenze fisiche da quest’ultimo patite (svenimento o semplice lesione) considerato il fatto che lo stesso ha avuto immediata necessità di ricorrere alla pronta ospedalizzazione. Non è parimenti credibile, per le medesime ragioni, la ricostruzione tesa a giustificare l’ingresso in campo del Dirigente Lombardi Paolo con la necessità di dover dirimere il contrasto sorto tra due giocatori essendo invece plausibile, visto il contenuto non contraddittorio sul punto del rapporto di gara, un contributo diretto dello stesso negli atti di violenza; atti che comunque, come precedentemente esposto (l’allegato peraltro attribuirebbe al calciatore Lombardi Andrea e non al dirigente le maggiori responsabilità per i successivi atti violenti), non hanno certamente potuto causare la “rissa generalizzata” ipotizzata nella parte motiva del provvedimento impugnato. La sanzioni pertanto, anche con riferimento allo specifico ruolo dirigenziale ricoperto dal Lombardi Paolo, appaiono corrette ed adeguate. P.Q.M. La C.D. respinge i reclami e dispone l’incameramento delle relative tasse. Ordina, in base all’art. 12 co. IV del Codice di Giustizia Sportiva, la ripetizione della gara tra Livorno 2001 e A.C. Spes. Trasmette il fascicolo al G.S. per le ulteriori determinazioni, alla luce di quanto emerso nel procedimento, a carico dei singoli giocatori responsabili di atti violenti trasmettendo copia del filmato prodotto per un’eventuale utilizzazione ex art. 31 a4) per le relative esclusioni di responsabilità (sempre che il filmati prodotti ma non visionati da questa C.D., rispondano ai requisiti richiesti dalla norma citata). Dispone la correzione materiale della motivazione inerente al provvedimento nei confronti di Lombardi Paolo: “Nella sua qualifica di Dirigente accompagnatore ufficiale, entrava indebitamente in campo nel corso dell’incontro e sferrava un calcio ad un calciatore avversario”.
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