COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 48 del 29 Aprile 2004 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento per doppio tesseramento del giocatore FERRARI Stefano della Società BORGOLAVEZZARO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 48 del 29 Aprile 2004 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento per doppio tesseramento del giocatore FERRARI Stefano della Società BORGOLAVEZZARO All’udienza del 23/04/2004 la Commissione Disciplinare composta da Avv. Tommaso Servetto Presidente, Avv. Paolo Bianco e Avv. Loris Villani componenti ha preso in esame il deferimento, da parte dell’Ufficio Tesseramenti, del giocatore Ferrari Stefano il quale, essendo tesserato per la Società BORGOLAVEZZARO avrebbe sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento per la Società SPARTA VESPOLATE. Agli atti di questa Commissione sono presenti due richieste di tesseramento la prima, datata 29/01/2004 per la Società BORGOLAVEZZARO, la seconda priva di data per la Società SPARTA VESPOLATE. Nel corso della istruttoria è emerso che il giocatore, che in passato era tesserato per la Società SPARTA, è stato da quest’ultima ceduto alla Società SUNESE nell’agosto 2003 e successivamente aveva ottenuto dalla Società SUNESE la lista di svincolo. Contestualmente allo svincolo venne fatto sottoscrivere al giocatore una richiesta di tesseramento per la Società SPARTA VESPOLATE che questa Società in realtà non ha inoltrato in Federazione ed il giocatore stesso ha, successivamente, sottoscritto il vincolo con la Società BORGOLAVEZZARO. Veniva anche ascoltato il signor Montalenti Gaudenzio, segretario della Società SPARTA VESPOLATE, il quale confermava questa circostanza e riferiva che la sua Società ha inviato la richiesta di tesseramento solo dopo aver saputo che il Ferrari aveva sottoscritto il tesseramento per il BORGOLAVEZZARO e precisamente in data 31/01/2004. Appare evidente, prescindendo da ogni valutazione sulla correttezza sportiva da parte della Società SPARTA VESPOLATE, che nel caso di specie non si tratti di un doppio tesseramento poiché il Ferrari ha sottoscritto il tesseramento con il BORGOLAVEZZARO nel momento in cui, essendo svincolato, lo poteva fare e la Società SPARTA VESPOLATE ha richiesto la formalizzazione di un tesseramento solo per ritorsione allorché e venuta a sapere che il giocatore aveva firmato per altra società. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare assolve il giocatore Ferrari Stefano perché il fatto non sussiste dichiarando il medesimo vincolato alla Società BORGOLAVEZZARO che per prima lo ha tesserato.
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