COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 13/05/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SCONTRONE E VILLA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA POL. SCONTRONE E VILLA / CAPESTRANO DISPUTATO IL 18/4/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 36 DEL 29/4/04 COM. PROV. AQ) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MATTOZZA STEFANO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 13/05/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SCONTRONE E VILLA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA POL. SCONTRONE E VILLA / CAPESTRANO DISPUTATO IL 18/4/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 36 DEL 29/4/04 COM. PROV. AQ) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MATTOZZA STEFANO Con reclamo ritualmente proposto, la Societa’ Pol. Scontrone e Villa ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della Societa’ Capestrano per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Mattozza Stefano che non aveva titolo a parteciparvi in quanto espulso nella precedente gara del 7/4/04 tra Campo di Giove e Capestrano. Lamenta la ricorrente che il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso poiche’ l’arbitro, in sede di supplemento di rapporto, dichiarava che il calciatore Mattozza non era stato espulso ma soltano ammonito e successivamente allontanato dal campo a scopo precauzionale. Il reclamo e’ infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Mattozza Stefano non e’ stato espulso nella gara del 7/4/04 tra Campo di Giove e Capestrano e quindi aveva titolo a partecipare alla successiva gara del 18/4/04, ne segue che il provvedimento del Giudice Sportivo deve essere confermato in questa sede. Per questi motivi, la Commissione Discplinare DELIBERA di respinger il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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