COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/05/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. ATELETA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE SANSONETTI GIOVANNI FINO AL 31/12/05) IN RELAZIONE ALLA GARA ATELETA / AURORA SULMONA DISPUTATA IL 18/4/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 36 DEL 29/4/04 COM.PROV. AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/05/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. ATELETA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE SANSONETTI GIOVANNI FINO AL 31/12/05) IN RELAZIONE ALLA GARA ATELETA / AURORA SULMONA DISPUTATA IL 18/4/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 36 DEL 29/4/04 COM.PROV. AQ) Con appello ritualmente proposto la Società S.C.Ateleta ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore Sansonetti Giovanni colpito l’arbitro della gara con un pugno dopo essere stato espulso nel corso della gara chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il Sansonetti non poteva essere considerato l’autore del gesto, ammesso che possa essere avvenuto, in quanto si trovava in un altro punto L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando di aver chiaramente identificato il calciatore al rientro nello spogliatoio visto che il Sansonetti lo stava aspettando. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Sansonetti ha tenuto un comportamento gravemente scorretto colpendo l’arbitro con un pugno dopo averlo aspettato nei pressi del suo spogliatoio. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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