COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/05/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. C. S.VITO 83 IN RELAZIONE ALLA GARA LO SPEZIALE VASTO / A.C. SAN VITO 83 DISPUTATA IL 15/5/04 PER IL TORNEO PRIMAVERA AMATORI (COMITATO PROVINCIALE DI CHIETI )

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/05/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A. C. S.VITO 83 IN RELAZIONE ALLA GARA LO SPEZIALE VASTO / A.C. SAN VITO 83 DISPUTATA IL 15/5/04 PER IL TORNEO PRIMAVERA AMATORI (COMITATO PROVINCIALE DI CHIETI ) Con reclamo ritualmente proposto la Societa’ A.C.San Vito ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Societa’ Lo Speziale Vasto per aver quest’ultima impiegato il calciatore Franchella Pietro tesserato con la A.S. Ruggero da Fraine (campionato di II categoria ) nella gara Lo Speziale Vasto/A.C.San Vito 83 del 15/5/04, senza il nullaosta richiesto per la partecipazione a tornei amatoriali. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è fondato e deve essere accolto. Dall’esame degli atti ufficiali risulta che, effettivamente il Franchella in possesso del cartellino amatori in favore del “Lo Speziale Vasto” risulta tesserato per la A.S. Ruggero da Fraine dal 7/11/03 e che ha preso parte alla gara in oggetto senza il nullaosta di quest’ultima società. Da ciò consegue che lo stesso non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo in virtù di quanto disposto dal vigente regolamento dell’Attività Amatori per la corrente Stagione Sportiva. Alla sanzione della perdita della gara consegue quella pecuniaria nei confronti della Società Lo Speziale Vasto per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Soc. Lo Speziale Vasto la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio LO SPEZIALE VASTO / SAN VITO 83 : 0 a 3 , nonché l’ammenda di Euro 51,65. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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