COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/05/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO G.S. AURORA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DI PROPRI TESSERATI IN RELAZIONE ALLA GARA OFENA/AURORA DISPUTATA IL 14/4/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA COM.PROV.DI L’AQUILA (C.U.N.35 DEL 22/4/04)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 71 del 27/05/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO G.S. AURORA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI NEI CONFRONTI DI PROPRI TESSERATI IN RELAZIONE ALLA GARA OFENA/AURORA DISPUTATA IL 14/4/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA COM.PROV.DI L’AQUILA (C.U.N.35 DEL 22/4/04) Il G.S. Aurora ha impugnato i seguenti provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di propri tesserati: squalifica fino la 31/12/2004 al calciatore Molinaro Carmine per aver ingiuriato l’arbitro e quindi tentato di colpirlo prima con un pugno al volto e successivamente lanciandogli contro una borraccia d’acqua che tuttavia non lo attingeva; squalifica fino al 30/4/2005 al calciatore Giampaolo Giuseppe perché a fine gara ingiuriava gravemente l’arbitro quindi lo spintonava e gli sferrava un calcio sulla coscia sinistra; squalifica fino al 30/8/2004 al calciatore De Berardinis Gianni perché a fine gara ingiuriava gravemente l’arbitro, minacciandolo e spintonandolo mentre tornava nel suo spogliatoio. Ha dedotto l’appellante, quanto ai primi due tesserati, che essi si sono limitati a protestare anche smodatamente, senza tuttavia ingiuriare, minacciare o tentare di colpire il direttore di gara; quanto al terzo, che il medesimo è estraneo ai fatti addebitati e che pertanto la sua individuazione è frutto di un errore dell’arbitro. Ha chiesto pertanto l’annullamento o, in subordine una congrua riduzione delle sanzioni. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti in ordine al calciatore Giampaolo precisando di aver riportato nella circostanza , un livido sulla coscia sinistra che è rimasto visibile per oltre una settimana. Ha invece riferito che il gesto di alzare il braccio destro con il pugno chiuso da parte del Molinaro è stato interrotto per esclusiva volontà del calciatore e che in occasione delle ingiurie subite dal De Berardinis lo stesso lo ha spintonato poggiandogli le mani senza molto vigore e senza procurargli dolore. Alla luce dei chiarimenti sopra riportati, pertanto, possono essere ridotte le sanzioni comminate al Molinaro ed al De Berardinis, mentre deve essere confermata quella inflitta al calciatore Giampaolo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre al 31/8/2004 la squalifica inflitta al calciatore Molinaro Carmine ed al 30/6/2004 quella comminata al calciatore De Berardinis Gianni e di respingere l’appello avverso la squalifica al calciatore Giampaolo Giuseppe. Dispone accreditarsi la tassa di appello.
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