COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C. RIARDO – GARA NUOVA C. RIARDO / PIEDIMONTE DEL 15.2.04 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N.C. RIARDO – GARA NUOVA C. RIARDO / PIEDIMONTE DEL 15.2.04 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Nuova Calcistica Riardo, rileva che lo stesso non è stato presentato nel termine prescritto dalle norme del C.G.S. (entro 7 gg. dalla data della gara). Pertanto, essendo mancato il requisito essenziale e necessario per la validità del reclamo, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la relativa tassa.
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