COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VAIRANESE – GARA DRAGONESE / VAIRANESE DEL 22.2.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VAIRANESE – GARA DRAGONESE / VAIRANESE DEL 22.2.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti di ufficio, sentito personalmente l’arbitro a chiarimenti nonché il legale rappresentante della società reclamante, rileva: la questione verte non sulla qualifica di titolare ovvero riserva del calciatore Petrillo ma sui tempi di inserimento del nome nella lista. La società reclamante sostiene che la richiesta sarebbe stata avanzata durante l’intervallo tra i due tempi e quindi con inammissibilità conseguente, trattandosi di una riserva e non di un calciatore titolare, mentre l’arbitro ha confermato, senza alcun dubbio, che l’inserimento sarebbe stato eseguito prima dell’inizio della gara su richiesta dell’allenatore della società Dragonese e con il consenso del dirigente della società Vairanese. A questo punto, nel conflitto tra le dichiarazioni, il referto arbitrale conserva una valenza privilegiata oltre che logica, perché, nell’intervallo, la società Vairanese non avrebbe avuto alcun interesse a consentire l’aggiunta di un calciatore di riserva. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare la decisione del G.S.; dispone l’addebito della tassa non versata sul conto della società.
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