COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.NICOLA MANFREDI – GARA REAL CAMPOLESE/S.NICOLA M. DEL 22.2.04 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 73 del 22 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.NICOLA MANFREDI – GARA REAL CAMPOLESE/S.NICOLA M. DEL 22.2.04 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società S.Nicola Manfredi inerente la gara in epigrafe e relativo alla posizione dei calciatori Vicedomini Salvatore n.8.3.1984 e Ferretti Alessandro nato il 25.2.84, preliminarmente rileva che il ricorso per la parte attinente i calciatori Vicedomini Salvatore e Ferretti Alessandro non può trovare accoglimento per vizio di procedura. Il reclamo, invero, per questa parte verte su presunta sostituzione di persona e, dunque, in ordine a supposto irregolare svolgimento della gara. A norma dell’art.42, comma 1, “i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento della gara devono essere preannunciati al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara alla quale si riferiscono”. Per quanto attiene poi la posizione del calciatore Caporaso Daniele il reclamo è fondato. Infatti il predetto calciatore risulta dal C.U. n.22 del 19.2.2004 destinatario della sanzione disciplinare della squalifica per due giornate di gara, pertanto il Caporaso non poteva prendere parte alla successiva gara del 22.2.2004. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo ed a norma dell’art.12 comma 5 di comminare alla società Real Campolese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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