COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO OLIMPIA CAPRI – GARA OLIMPIA CAPRI/TIM LAMAGNA DEL 7.2.04 – C5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO OLIMPIA CAPRI – GARA OLIMPIA CAPRI/TIM LAMAGNA DEL 7.2.04 – C5 SERIE D La C.D. letto il ricorso avanzato dalla A.S. Olimpia. Esaminati gli atti ufficiali, sentiti personalmente il d.d.g. ed il legale rappresentante della soc. controinteressata Tim Lamagna - o s s e r v a Il direttore della gara, al 16’ del 2° t., dopo aver assunto un provvedimento di espulsione di un componente della compagine della A.S. Olimpia Capri ha riferito di essere stato accerchiato da tutti i componenti della squadra dai quali avrebbe subito minacce ed ingiurie mentre alcuni tifosi sarebbero entrati sul terreno di giuoco diretti, verso di lui pur senza riuscirvi. A questo punto ha deciso di proseguire la gara solo pro-forma, adoperandosi per realizzare un risultato favorevole per la squadra di casa. A fine gara aveva subito ulteriori minacce, era stato raggiunto da uno sputo ed era stato aggredito fisicamente da un calciatore finchè, liberatosi dall’assedio aveva raggiunto, sul molo la squadra TIM LAMAGNA alla quale si era rivolto per rimanere in loro compagnia per i 50’ di attesa dell’aliscafo. Sentito successivamente dal G.S. l’arbitro aveva confermato le circostanze di cui al referto, aggiungendo che, per l’intero svolgimento della gara e anche dopo, non aveva notato la presenza delle forze dell’ordine tant’è che era stato costretto a chiamare più volte, a fine gara, con il proprio telefonino i Carabinieri i quali l’avevano invitato a rivolgersi ai VV.UU.. La circostanza è stata confermata innanzi alla C.D. nella seduta del giorno 19.04.04. La società ricorrente ha negato ogni circostanza ed ha esibito a conforto del ricorso: a) una copia del rapporto di servizio inviato dal Vice Sovrintendente D’Agostino Alessandro in servizio con l’agente Giuseppe Mariella al Dirigente del Commissariato di P.S. di Capri il quale riporta: “l’incontro si è svolto in maniera regolare; O.P. senza fatti significativi da segnalare, nessuna intemperanza verso l’arbitro, spettatori circa 80”; b) la copia della nota a firma del Sig. Bruno Raffaele diretta al Commissariato di P.S. di Capri, riportante il riferimento della richiesta di F.P. per l’incontro in programma per il giorno 7.02.04; c) la nota datata 19.02.04 con la quale i Sigg.ri Marino Lembo e Leandro Mariniello, assessori della città di Capri, attestano che non si sarebbero verificati gli episodi riferiti dall’arbitro e che la P.S. del locale Commissariato, avrebbe presenziato a tutta la durata dell’incontro. Il Sig. Cordua Salvatore, presidente della società TIM Lamagna, assunto a verbale del giorno 19.04.04, ha sostenuto le circostanze di cui al referto, precisando successivamente di riferire solo “de relato” non essendo stato egli fisicamente presente ai fatti per avere accompagnato un calciatore in ospedale ed ha inoltre dichiarato - che l’arbitro aveva preavvertito il capitano della sua squadra della prosecuzione pro-forma della gara a tutela della propria incolumità; - che non vi era stato alcun contatto tra la sua squadra e l’arbitro sul molo di imbarco – che egli aveva intravisto le camionette della polizia ma che esse presidiavano l’O.P. della gara di calcio a 11 distante dal campo di calcio a 5 circa 100 mt. Dall’esame degli atti, questa Commissione, riservato al referto arbitrale il rango probatorio privilegiato, pur trascurando le dichiarazioni dei rappresentanti politici locali, non può mancare di rilevare la evidente contraddizione con l’opposto assunto oggetto del rapporto redatto da pubblico ufficiale in servizio destinato agli organi di comando, al quale pure deve essere riconosciuta la qualità di prova affidabile fino a querela di falso. P.Q.M. DELIBERA rigettare il ricorso avanzato dalla A.S. Olimpia Capri; confermare in ogni sua parte la decisione del G.S. impugnato; disporre l’addebito della tassa non pagata sul conto della società ricorrente.
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