COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SAN SOSSIO – GARA SARNESE 1926 / REAL SAN SOSSIO DEL 21.09.03 – PROM.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SAN SOSSIO – GARA SARNESE 1926 / REAL SAN SOSSIO DEL 21.09.03 – PROM. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, esaminata la corposa documentazione di riferimento, in via preliminare rileva che, in data 18.12.2003, la società Real San Sossio ha fatto pervenire a questa C.D., a mezzo fax (seguito da spedizione a mezzo raccomandata postale nella stessa data), un’integrazione al reclamo, ritualmente spedito a questa C.D. in data 26.09.03. La tardività dell’inoltro del documento integrativo lo rende non influente ai fini del decidere, essendo esso stato rimesso oltre il limite temporale prescritto (di sette giorni dalla disputa della gara, vertendo il reclamo in tema di irregolarità di posizione del calciatore Villacaro Antonio, nato il 10.01.1988, n. 6 della distinta di gara della società Sarnese 1926 nella gara, di cui all’epigrafe). La vicenda documentale non si è, tuttavia, esaurita a questo punto. Invero, in data 5 aprile 2004 la società Sarnese 1926, in occasione della discussione di un suo ricorso, ha depositato una dichiarazione, a firma del suo presidente, con la quale (allegando ad essa, in originale, la documentazione di riferimento) ha chiesto che venisse pronunciata l’inammissibilità del reclamo della società Real San Sossio per la gara in epigrafe, in quanto la reclamante avrebbe spedito alla società Sarnese 1926 esclusivamente il preannuncio del reclamo e non le motivazioni del medesimo, non consentendo alla Sarnese 1926 di poter esercitare il proprio diritto di difesa, mediante le controdeduzioni nei termini consentiti dal Codice di Giustizia Sportiva. Nella medesima dichiarazione, la società Sarnese proponeva un secondo motivo di inammissibilità del reclamo della società Real San Sossio, relativo alla sottoscrizione del preannuncio di reclamo – pervenuto alla società Sarnese 1926 – da parte del sig. De Cicco Luigi, qualificatosi, in calce al documento, come firmatario “per il Presidente” e pertanto, ad avviso della società Sarnese 1926, non legittimato a sottoscriverlo. Più volte sollecitata alla consegna, soltanto in data 19 aprile 2004 la società Real San Sossio (che aveva allegato al reclamo la fotocopia della ricevuta) ha depositato presso questa C.D., a mano, le ricevute, in originale, delle raccomandate postali spedite alla società Sarnese 1926: la prima, n. 12148520684-6 in data 26.09.2003, ovvero relativa alla proposizione del reclamo; la seconda, n. 12427550094-2, in data 18.12.2003, relativa alla cennata integrazione al reclamo. La soluzione dell’intricata vicenda è necessariamente conseguenziale alla chiarificazione di alcuni presupposti preliminari, peraltro tra di loro interconnessi sotto il profilo logico-giuridico: il primo, relativo alla verifica del rispetto del principio della contestualità, prescritto dall’art. 29, n. 5, C.G.S.; il secondo, in ordine all’obiezione, da parte della società Sarnese 1926 (come innanzi specificata), di aver ricevuto non il testo delle motivazioni del reclamo, ma soltanto un mero preannuncio della sua proposizione. Quanto al primo presupposto, il deposito, in data 19 aprile 2004, delle due ricevute delle raccomandate postali ha consentito a questa C.D. di prendere visione, in modo diretto ed inequivocabile, che, nonostante la singolarità della procedura postale relativa alla numerazione delle due raccomandate (ovviamente, non addebitabile alla società mittente), effettivamente la spedizione del reclamo è risultata perfettamente regolare: invero, esso è stato rimesso dapprima alla società Sarnese 1926 (la relativa raccomandata postale è delle ore 13.10 del 26.09.2003 – ufficio postale di Valessaccarda) e, nel rispetto del principio della contestualità, in sequenza temporale, è stato inoltrato a questa C.D. (alle ore 13.12 del 26.09.2003, dallo stesso ufficio postale di Vallesaccarda). Quanto al secondo presupposto, l’assunto della società Sarnese 1926 – al di là di ogni considerazione sulla sua tardività (contestata dalla società medesima, in ragione della dichiarata circostanza che ad essa non fossero stati rimessi i motivi del reclamo) – non è assolutamente dimostrabile e, dunque, non può trovare accesso in questa sede. È del tutto evidente che, nell’ipotesi che pervenga (nei termini temporali prescritti per il reclamo di parte e con l’indicazione del mittente sul retro della busta) una raccomandata, da parte della società contro la quale si è disputata una gara ufficiale pochi giorni prima, la società destinataria della raccomandata medesima debba necessariamente, quasi per riflesso inevitabile, ritenere che debba trattarsi, per l’appunto, di un reclamo (e, dunque, rendersi parte diligente, formalizzando le proprie eventuali obiezioni nei termini temporali prescritti per le controdeduzioni: tre giorni dal ricevimento della raccomandata della reclamante). La precedente considerazione, valida soprattutto sotto il profilo logico, è peraltro superata dalla già cennata indimostrabilità, in ordine al contenuto del plico postale. Sul punto, la società Real San Sossio ha dichiarato che esso contenesse entrambi i documenti (oltretutto, ognuno dei quali constava di un solo foglio: due fogli sono agevolmente contenibili in un’unica busta, per di più formato A4): il “preannuncio di reclamo”, peraltro intestato esclusivamente alla società Sarnese 1926, ed il testo dei motivi di reclamo; la società Sarnese 1926, viceversa, assume di aver ricevuto esclusivamente la “notifica di presentazione reclamo”, senza i motivi del reclamo medesimo. Attesa la più volte sottolineata indimostrabilità dell’una tesi, o di quella ad essa contrapposta, questa C.D. non può che ricollegarsi alla normativa, che impone alla società reclamante di dimostrare (con il deposito della relativa ricevuta) di aver spedito i motivi di reclamo, a mezzo raccomandata postale, anche alla società controparte. A tale riguardo, il segnalato deposito manuale – da parte della società Real San Sossio, in data 19 aprile 2004 – della ricevuta, in originale, della relativa raccomandata postale, deve dunque ritenersi esaustivo. Infine, per quel che concerne la legittimità della sottoscrizione del reclamo da parte del sig. De Cicco Luigi, da accertamenti esperiti egli è risultato essere delegato alla firma e, dunque, abilitato a sottoscrivere il reclamo. Risolti, dunque, i presupposti preliminari, è possibile entrare nel merito della vicenda, di cui al reclamo. A tale riguardo, va sottolineato che ulteriori motivi di difficoltà sono stati rappresentati dalla circostanza che il calciatore Villacaro Antonio abbia preso parte alla gara esibendo, per il riconoscimento, un cartellino del Settore Giovanile e Scolastico, che è risultato appartenere ad altra società, addirittura di altra provincia. Il calciatore in parola non è risultato, sulla base dei relativi accertamenti esperiti presso i competenti uffici, tesserato a favore della società Sarnese 1926, nè nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D., né presso il Comitato Provinciale di Salerno, nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico. Superfluamente, va sottolineato che, di conseguenza, egli non era stato mai autorizzato alla partecipazione ad attività agonistica, ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società Sarnese 1926 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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