COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ANGRI – GARA CASALVELINO / ANGRI DEL 21.03.2004 – PROMOZIONE La C.D., letto il ricorso, esaminati gli atti del fascicolo di Ufficio, sentiti personalmente il d.d.g. e il legale rappresentante della società ricorrente,

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ANGRI – GARA CASALVELINO / ANGRI DEL 21.03.2004 – PROMOZIONE La C.D., letto il ricorso, esaminati gli atti del fascicolo di Ufficio, sentiti personalmente il d.d.g. e il legale rappresentante della società ricorrente, o s s e r v a La fase della istruttoria espletata in conseguenza del ricorso ha evidenziato in via definitiva che effettivamente, la distinta della squadra del Casalvelino non è stata consegnata dall’arbitro all’altra squadra prima della disputa della gara, secondo quanto stabilito dall’art. 61 com. 2 N.O.I.F. e che, alle ore 17,20, trenta minuti dopo la fine della gara, è stata consegnata dal rappresentante dell’A.S. Angri una riserva scritta che è stata ricevuta dall’arbitro contenente la dichiarazione di sollecitazione da parte del capitano della A.S. Angri, non accolta. In proposito, l’arbitro ha precisato nel referto che la mancata consegna della distinta al capitano dell’Angri era stata causata da semplice dimenticanza e che, lo stesso capitano dell’Angri aveva espressamente rinunciato a riceverla prima della gara rinviando la consegna alla fine della gara. Convocato per chiarimenti dalla Commissione, l’arbitro ha confermato l’episodio di cui al referto ed ha dichiarato di avere ricevuto la riserva scritta a fine gara, solo disconoscendo la scritta di suo pugno delle parole “E CONFERMA” risultanti in calce alla riserva e prima della sua firma che è stata riconosciuta. Il Sig. D’Ambrosio Ciro, legale rappresentante della A.S. Angri ha ammesso che le parole non sono state stilate dall’arbitro ma dal Sig. Savi Francesco dirigente accompagnatore ma ha precisato che l’episodio sarebbe avvenuto alla presenza dello stesso arbitro oltre che degli assistenti, del C.C. e del Maresciallo dei C.C. Esaminando dunque la lettera dell’art. 62 NOIF appare evidente che la consegna prima dell’inizio della gara di una copia dell’elenco dei calciatori al capitano o al dirigente dell’altra squadra costituisce un preciso obbligo dell’arbitro. Lo spirito della norma in esame è rappresentato dalla possibilità che deve essere offerta alle squadre in campo di controllare la regolarità dei singoli giocatori schierati e l’effettivo potenziale atletico disponibile per la adozione della strategia ritenuta più opportuna. In assenza dell’elenco evidentemente non possono essere utilmente esercitabili tali facoltà a meno che la squadra non abbia perfetta conoscenza di tutti i calciatori presenti, titolari e riserve. Pur tuttavia è consentito alle squadre di rinunciare alla specifica pretesa, anzi, la norma sembra presumere una tacita rinunzia nel caso in cui, in mancanza della consegna spontanea da parte dell’arbitro, la quadra interessata, non ne abbia espressamente e tempestivamente sollecitato l’adempimento. In forza di questa logica, la norma dispone che la sola omissione dell’adempimento arbitrale per dimenticanza o per qualsivoglia altro motivo, non costituisce valido motivo di reclamo se non in presenza di espressa e tempestiva richiesta. Nella fattispecie esiste un referto arbitrale nel quale sono riportati solo gli estremi della semplice omissione per dimenticanza che peraltro sarebbe è stata espressamente accettata dal capitano della squadra avversaria e che non consente la proposizione del reclamo. Di contro però vi è la riserva scritta espressamente ricevuta dall’arbitro nella quale è fatto esplicito richiamo alla sollecitazione del capitano per la consegna della distinta di gioco. Permane il dubbio per la controversia in relazione al momento della aggiunta delle parole “E CONFERMA” perché, se tali parole fossero state aggiunte in presenza e con il consenso dell’arbitro non sussisterebbe nessun dubbio in ordine alla fondatezza del reclamo. Pur giudicando non sufficientemente diligente il comportamento dell’arbitro, per la omessa consegna della copia dell’elenco dei calciatori ai rappresentanti della squadra avversaria e per la successiva attestazione di ricezione della riserva senza la preventiva consapevolezza del suo contenuto, la C.D. ritiene necessario accertare preventivamente la fondatezza delle circostanze poste a sostegno del ricorso e, P.Q.M. Sospesa ogni pronuncia in ordine al ricorso D E L I B E R A di rimettere copia degli atti all’ufficio Indagini, perché con le attività di competenza che vorrà disporre, accerti la fondatezza di tutte le asserzioni sostenute dalla società ricorrente. Riserva all’esito, ogni altro provvedimento.
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