COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO PA.LI.VAR. – GARA PA.LI.VAR. / ATLETICO S. LORENZO DEL 28/4/05

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA RECLAMO PA.LI.VAR. – GARA PA.LI.VAR. / ATLETICO S. LORENZO DEL 28/4/05 Il G.S., letto il reclamo ritualmente proposto e preannunziato rileva nel merito che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Atletico San Lorenzo abbia fatto partecipare un calciatore diverso rispetto a quello identificato con il n. 6, sig. Tores Marco; inoltre, la società reclamante lamenta la presenza in campo di un calciatore con maglia n. 15 che non sarebbe stato identificato. Con il terzo punto del reclamo la società PA.LI.VAR. lamenta la presenza di alcuni calciatori non tesserati per la società Atletico San Lorenzo. Orbene, convocato l’arbitro ed il calciatore Tores Marco, nulla è emerso rispetto alle doglianze della reclamante, anzi l’arbitro riconosceva con certezza il calciatore Tores Marco come partecipante alla gara in epigrafe. Riguardo al secondo motivo del reclamo dagli atti ufficiali di gara nulla emerge sulla presenza del presunto calciatore identificato col n. 15 della società Atletico San Lorenzo. Il terzo motivo di reclamo non è di competenza del Giudice adito e pertanto non può essere valutato nel merito. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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