COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisione del Giudice Sportivo Campionato di Seconda Categoria RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA CASALE DI TEANO / G.C. SANTANGIOLESE DEL 12/5/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Decisione del Giudice Sportivo Campionato di Seconda Categoria RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA CASALE DI TEANO / G.C. SANTANGIOLESE DEL 12/5/04 Il G.S., letto il reclamo ritualmente proposto e preannunziato, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che l’arbitro abbia dato inizio alla gara con 18’ di ritardo dovuti alla società Casale di Teano nonostante vi fosse la norma che prevede un tempo di attesa 15’. Secondo motivo di reclamo, la reclamante lamenta l’omissione di provvedimenti disciplinari da parte dell’arbitro nei confronti di alcuni calciatori che si erano resi protagonisti di episodi violenti nei suoi confronti, prima di sospendere la gara sebbene vi fossero presenti sul campo agenti di P.S.; orbene il primo motivo è totalmente infondato, poiché la norma che prevede la riduzione del tempo di attesa per le ultime quattro gare, pubblicata sul C.U. n. 77 è relativa solo alle gare disputate fra società di Eccellenza e Promozione. Il secondo punto di reclamo entra nel merito di decisioni tecniche dell’arbitro non reclamabili, e comunque conseguenza delle lesioni causate all’arbitro da alcuni calciatori appartenenti alla società reclamante. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa reclamo sul conto della reclamante.
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