COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GRANAROLO CALCIO – GARA R. SP.GRUMESE / GRANAROLO C. DEL 1.5.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GRANAROLO CALCIO – GARA R. SP.GRUMESE / GRANAROLO C. DEL 1.5.04 – 2^ CAT. La C.D, letto il reclamo, ritualmente proposto della società Granarolo per la gara in epigrafe e relativo alla posizione del calciatore Papasso Francesco, nato il 29.12.1968, appartenente alla società R. Sp. Grumese, rileva che lo tesso è infondato. Invero, il predetto calciatore nel corso della gara R. Sp. Grumese / Napoli Centrale del 28.4.2004 veniva espulso e sanzionato dal G.S. con due giornate di squalifica, come pubblicato sul C.U. n. 78 del 6.5.04. Nella gara del 1.5.2004, il Papasso veniva inserito in distinta con il n. 16, ma non prendeva parte alla gara. Orbene a norma dell’art. 12 punto 5, la posizione irregolare dei calciatori, nella fattispecie squalifica, che termini l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso di cui gli stessi vengono effettivamente utilizzati nella gara stessa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società.
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