COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C. ALFANO CAMPIGLIANO – GARA OGLIARESE / C.A. CAMPIGLIANO DEL 1.5.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 84 del 27 maggio 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C. ALFANO CAMPIGLIANO – GARA OGLIARESE / C.A. CAMPIGLIANO DEL 1.5.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto della società Campigliano per la gara in epigrafe e relativa alla posizione dei calciatori Villacaro Alessio nato il 11.7.1987, Bisogno Alessandro n. 10.6.1986, Pepe Giovanni n. 22.2.1986, Scavavano Alessandro n. 26.10.1987, Avagliano Andrea n. 10.5.1987, Borsa Davide n. 4.5.1987, appartenenti alla società Ogliarese, rileva che lo stesso è fondato. Invero, risulta con nota dell’Ufficio tesseramento del 18.5.2004 quanto segue: il calciatore Villacaro Alessio è svincolato dal 15.7.03; Bisogno Alessandro è tesserato per l’Ogliarese dal 18.9.02 e Pepe Giovanni è tesserato per l’Ogliarese dal 13.11.03, mentre Scavavano Alessandro ed Avagliano Angelo, inseriti in distinta come riserve hanno preso parte alla gara e Borsa Davide, inserito in distinta come riserva, non prendeva parte alla gara. Tuttavia, tutti e tre i calciatori appena nominati non risultano tesserati per la società Ogliarese. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed a norma dell’art. 12 punto 5 comma a) di sanzionare la società Ogliarese con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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