COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA A CARICO: SIG. RAGOZZINO PIETRO PRESIDENTE S.S.LA BARONIA E DELLA SOCIETÀ S.S. LA BARONIA PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA 1 E 2 COMMA 4 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 29 aprile 2004- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA A CARICO: SIG. RAGOZZINO PIETRO PRESIDENTE S.S.LA BARONIA E DELLA SOCIETÀ S.S. LA BARONIA PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA 1 E 2 COMMA 4 DEL C.G.S. Con atto del 10 febbraio 2004 il Presidente del Comitato Regionale Campania ha attivato il deferimento disciplinare, ai sensi dell’art. 19 n. 2 C.G.S., a carico del Presidente della S.S. La Baronia e della stessa S.S. La Baronia per violazione dell’art. 1 C.G.S., perché, in occasione della gara La Baronia/Ischia, disputata in data 7.02.04, la società La Baronia aveva schierato in campo una formazione priva di calciatori titolari. La C.D., ha formulato l’atto di contestazione, ex art. 37 C.G.S., con il quale ha invitato la società deferita ed il legale rappresentante a comparire alla udienza del 26 aprile 2004, ore 16.30, per la discussione. Con la stessa contestazione, ai sensi dell’art. 25 n. 3 C.G.S., è stato assegnato alla parte il termine perentorio di giorni tre dalla data di ricevimento dell’atto per la presentazione di eventuali deduzioni a difesa e per chiedere di essere ascoltati. La copia della contestazione è stata notificata alla S.S. La Baronia ed al Presidente della stessa, Sig. Ragozzino Pietro, rispettivamente in data 14.4.04, a mezzo R.A.R. N.11666768994, ed in data 14.4.04, a mezzo R.A.R. N. 11666768995. La società deferita con R.A.R. N. 00459811276-0, inviata in data 23.04.04 e pervenuta in data 26.04.04 ha trasmesso un plico con nota difensiva e varia documentazione in fotocopia. All’udienza di discussione è comparso personalmente il Presidente della S.S. La Baronia, assistito dall’avv.to Monica Fiorillo alla quale è stato conferito mandato difensivo allegato agli atti. Premessa la tardività e la irritualità della richiesta di audizione, sono state illustrate le argomentazioni della difesa, articolate sulla documentazione spedita in fotocopia per quanto attiene alla indisponibilità fisica dei tesserati a partecipare alla gara e, sul disconoscimento del sito gladiatorlabaronia@gladiatorlabaronia.it sul quale è stato pubblicato il comunicato stampa S.S. Gladiator La Baronia. All’esito, la C.D. letti gli atti di Ufficio, esaminato l’atto di deferimento del Presidente del C.R.C. o s s e r v a La richiesta di deferimento del Presidente è fondata su elementi documentali, certi, e formalmente riconosciuti dal legale rappresentante della società S.S. La Baronia; altrettanto perfettamente legittima è risultata la imposizione dei termini per la esibizione di documentazione o per la presentazione di controdeduzioni con carattere di perentorietà in quanto espressamente prescritto dall’art. 25 n. 2 C.G.S. Pertanto, la documentazione trasmessa e pervenuta oltre i termini deve essere estrapolata dagli atti e non può essere ritenuta utile per la formazione del giudizio della Commissione. Diversa considerazione può essere riservata al comunicato stampa già agli atti del fascicolo di Ufficio. Il documento risulta inviato in data 9.02.04 da S.S. Gladiator La Baronia che espone nel logo lo stesso indirizzo e gli stessi recapiti di telefono e di fax della S.S. La Baronia, tutti comunque riconducibili ai rappresentanti della società così come è stato espressamente riconosciuto dallo stesso legale rappresentante in udienza. Da ricerche effettuate è risultato che non esiste nessuna società S.S. Gladiator La Baronia attiva, cosicché, il comunicato può presumersi trasmesso dalla stessa società deferita o comunque nel suo interesse. In ogni caso, qualsiasi azione a tutela del sito o di qualunque altro interesse deve essere rimessa ad iniziativa della società che deve essere ritenuta oggettivamente responsabile, anche per sola inerzia, di fatti compiuti in suo nome o in suo interesse. P.Q.M. La C.D. ritiene la società S.S. La Baronia responsabile di violazione delle norme di comportamento di lealtà, correttezza e proibità prescritti dall’art. 1 C.G.S. e per l’effetto D E L I B E R A di infliggere al Sig. Ragozzino Pietro, Presidente S.S. La Baronia, l’inibizione prevista dall’art. 14 lett. e) C.G.S. fino a tutto il 30.06.2005 e, a carico della S.S. La Baronia, oggettivamente responsabile ex art. 9, l’ammenda di € 516,00.
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