COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°43 del 19/05/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MIRAMARE avverso squalifica al 30.6.2004 calc.GIANNINI STEFANO e al 30.7.2004 all.MERLINI MAURO, ammenda di € 52 per responsabilità oggettiva e risarcimento danni all’auto dell’arbitro delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 39 del 15.4.2004 gara MIRAMARE – PROMOSPORT COLONNELLA del 7.4.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°43 del 19/05/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MIRAMARE
avverso squalifica al 30.6.2004 calc.GIANNINI STEFANO e al 30.7.2004 all.MERLINI MAURO,
ammenda di € 52 per responsabilità oggettiva e risarcimento danni all’auto dell’arbitro
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 39 del 15.4.2004
gara MIRAMARE – PROMOSPORT COLONNELLA del 7.4.2004
L’A.C.MIRAMARE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti,
facendo presente che : 1) “non è veritiero il referto ove afferma che il GIANNINI avrebbe proferito frasi offensive, irriguardose o
di minaccia, ma semplicemente l’atteggiamento sarebbe stato di dissenso, forse un po’ troppo plateale, ma giustificabile dal
fatto stesso di come è stata condotta la gara”; 2) eccessiva la squalifica dell’all.MERLINI “in quanto lo stesso anche al
termine della partita si è intrattenuto, parlando civilmente con l’arbitro. Tra l’altro ci preme sottolineare che il comportamento
dell’arbitro, sia nello svolgimento della partita, sia nel rapportarsi con giocatori e dirigenti, è risultato essere altamente
provocatorio ed intimidatorio, e certamente non sereno e non all’altezza della situazione”; 3) non sono sostenibili l’ammenda
ed il risarcimento dei danni all’auto dell’arbitro “in quanto nessuno dei dirigenti e giocatori del MIRAMARE erano a
conoscenza di dove era collocata l’auto, né il tipo di autoveicolo”. Chiede una riduzione delle sanzioni e l’annullamento
dell’obbligo del risarcimento dei danni all’auto dell’arbitro.
La Commissione,
- premesso che la parte del reclamo relativa al risarcimento dei danni all’auto dell’arbitro non viene presa in
esame in quanto l’impugnazione non è prevista da nessuna norma non trattandosi di provvedimento disciplinare, parte che
viene dichiarata inammissibile ;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito
: 1) di avere, in due distinte occasioni, richiesta la collaborazione del calc.GIANNINI, capitano dell’A.C.MIRAMARE, perché,
a fine gara, provvedesse a calmare i suoi compagni di squadra e successivamente perché allontanasse l’assistente di parte
che lo stava pesantemente insultando e che lo stesso capitano, non ottemperando a quanto richiestogli, gli rivolgeva, a sua
volta, gravi scurrili offese e minacce; 2) che l’all.MERLINI, al termine della gara e, successivamente, mentre stava avviandosi
verso gli spogliatoi, gli rivolgeva gravi scurrili frasi offensive riferite anche a suoi famigliari nonché minacce ;
- ritenuto non sussistente il motivo di addossare all’A.C.MIRAMARE l’ammenda per responsabilità
oggettiva in quanto alla stessa viene direttamente attribuito l’obbligo del risarcimento dei danni all’autovettura dell’arbitro,
d e l i b e r a
- di annullare l’ammenda di € 52 a carico dell’A.C.MIRAMARE per responsabilità oggettiva e di
confermare tutti gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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