COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°44 del 26/05/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL BOLOGNA per presunta irregolarità gara REAL BOLOGNA – MARZABOTTO del 13.5.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°44 del 26/05/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL BOLOGNA
per presunta irregolarità
gara REAL BOLOGNA – MARZABOTTO del 13.5.2004
L’A.S.REAL BOLOGNA eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all’oggetto, in quanto “la
Società Sportiva MARZABOTTO 2000 ha fatto giocare il giocatore DONDARINI FABIO n.9, nonostante fosse stato
sottoposto a squalifica di 2 giornate per espulsione dal campo, non scontata. Riferimento al comunicato ufficiale n. 40 del
13.5.2004 del C.P. di Bologna. Chiede pertanto la riforma del giudizio di I° grado nella misura di partita vinta a favore della
Società A.S.REAL BOLOGNA.
Controdeduce l’A.S.MARZABOTTO CALCIO 2000 facendo presente che “ il giocatore è stato espulso
direttamente dal campo di gioco con cartellino rosso il giorno 6.5.2004 ed ha scontato la prima giornata di squalifica
domenica 9.6.2004. Con comunicato n.40 del 13.5.2004 abbiamo potuto constatare che le giornate di squalifica per tale
giocatore erano due e quindi, rispettando i termini di vigore del comunicato, cioè dal giorno 14.5.2004, gli abbiamo fatto
scontare la seconda giornata di squalifica nella giornata di domenica 16.5.2004”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 40 del C.P. di Bologna, datato 13. 5.2004, in
relazione al campionato di III^ categoria, fra i giocatori espulsi, il calc.DONDARINI FABIO risulta squalificato per 2 giornate
di gara;
- verificato che il calc.DONDARINI FABIO non ha preso parte alla gara MARZABOTTO – BARCA RENO
del 9.5.2004 (e non 9.6.2004 come indicato dall’A.S.MARZABOTTO CALCIO 2000) ;
- considerato che il provvedimento di squalifica per la seconda giornata di gara, giusto quanto dispone
l’art. 17 comma 2 del C.G.S., entrava in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U.n. 40 e cioè dal
14.5.2004;
- ritenuto, conseguentemente, che il calc.DONDARINI avesse pieno titolo per prendere parte alla gara
REAL BOLOGNA – MARZABOTTO del 13.5.2004,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dall’A.S.REAL BOLOGNA, confermando il risultato acquisito sul
campo : REAL BOLOGNA 2 - MARZABOTTO CALCIO 2.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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