COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 12.05.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. POCENIA AVVERSO SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEL PROPRIO DIRIGENTE: GAZZOLA ARLINO E DEL CALCIATORE PIZZOLITO ONELIO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 12.05.2004 pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. POCENIA AVVERSO SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEL PROPRIO DIRIGENTE: GAZZOLA ARLINO E DEL CALCIATORE PIZZOLITO ONELIO. LA COMMISSIONE. - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: U.S. POCENIA – LETTI COSATTO TAVAGNACCO del 04.04.2004, valevole per il Campionato di Seconda Categoria – Girone C; - Visto il C.U. n. 35 del 14.04.2004, nel quale risultano deliberate, da parte del Giudice Sportivo, le seguenti sanzioni disciplinari a carico dei tesserati dell’U.S. Pocenia: · GAZZOLA Arlino (Accompagnatore Ufficiale) – inibizione fino al 14.06.2004; · PIZZOLITO Onelio (giocatore) – squalifica fino al 14.04.2005. - Presa visione della comunicazione inviata via fax in data 26.04.2004 (fatta seguire dalla raccomandata del giorno successivo), con la quale la Società si scusa e si giustifica del tardivo invio del ricorso, causato dal precario stato di salute del proprio presidente; - Ricevuto il ricorso medesimo con raccomandata datata 26.04.2004; - Considerato che, pur con la massima comprensione, non è possibile derogare al preciso disposto dell’Art. 34 punto 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che considera perentorio il termine di 10 giorni per l’inoltro dei ricorsi di 2° grado proposti alla Commissione Disciplinare, come stabilito tassativamente dall’Art. 42 comma 5 del già citato C.G.S., P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso a causa dell’invio dello stesso oltre i termini regolamentari; - Dispone che la prevista tassa reclamo venga addebitata alla Società U.S. POCENIA.
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