COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/5/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE MASIA AMERIGO TESS. SOC. ROMANA GAS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A SUO CARICO FINO AL 31.12.2004 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 6.5.2004 (Gara: FREGENE – ROMANA GAS DELL’8.5.2004 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/5/2004 - pubbl. su www.crlazio.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELL’ALLENATORE MASIA AMERIGO TESS. SOC. ROMANA GAS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A SUO CARICO FINO AL 31.12.2004 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 6.5.2004
(Gara: FREGENE – ROMANA GAS DELL’8.5.2004 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udito, come da richiesta, l’interessato;
§ considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo risultano parzialmente assumibili e condivisibili;
§ ritenuto che il comportamento dell’allenatore MASIA AMERIGO era diretto esclusivamente nei confronti dei propri giocatori, e che di conseguenza la spinta – che pure vi è stata – al direttore di gara risulta fortuita ed involontaria, tant’è che a detta dell’arbitro stesso non gli ha procurato alcun dolore;
§ ritenuto comunque di dover censurare un comportamento in ogni caso irruento e nervoso
DELIBERA
§ di accogliere parzialmente il ricorso proposto e per l’effetto riduce la squalifica a carico dell’allenatore MASIA AMERIGO fino al 30 settembre 2004.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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