COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/5/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. BASSANO IN TEVERINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 300 A CARICO DELLA SOCIETA’, INIBIZIONE FINO AL 30.6.2004 A CARICO DEL DIRIGENTE TRIFOLELLI CLAUDIO, SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 CALCIATORE TAVANI PATRICK ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 26.3.2004 (Gara: BASSANO IN TEVERINA – SURRINA VITERBO – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/5/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. BASSANO IN TEVERINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 300 A CARICO DELLA SOCIETA’, INIBIZIONE FINO AL 30.6.2004 A CARICO DEL DIRIGENTE TRIFOLELLI CLAUDIO, SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 CALCIATORE TAVANI PATRICK ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 26.3.2004 (Gara: BASSANO IN TEVERINA – SURRINA VITERBO – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata, § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo per le punizioni sportive di cui in epigrafe possono ritenersi parzialmente attendibili solo per quanto attiene il calciatore TAVANI PATRICK; § che infatti l’arbitro davanti a questa Commissione conferma pienamente quanto riportato in sede di referto riguardo al comportamento offensivo, minaccioso e reiterato da parte del dirigente TRIFOLELLI CLAUDIO; § che relativamente al calciatore TAVANI lo stesso arbitro tiene a precisare che in effetti lo stesso a seguito della decretazione della sua espulsione, per intemperanze ed offese nei confronti dell’arbitro, non lo colpiva con uno schiaffo facendogli cadere il cartellino; § che tale comportamento era frutto di una pesante protesta, in quanto il gol di vantaggo del SURRINA, era intervenuto in quanto il pallone, destinato sul fondo, colpiva alle gambe l’arbitro che si trovava sulla linea e rientrava in campo creando l’occasione del gol; § che il TAVANI sosteneva invece, purtroppo in maniera scorretta, offensiva ed ingiuriosa che l’arbitro si trovava non nella linea di fondo, ma fuori dalla stessa, per cui il gol doveva essere annullato; § che al momento dell’estrazione del cartellino rosso, il TAVANI già abbastanza agitato, con una nota impulsiva ha cercato di fermare la mano dell’arbitro, senza però colpirlo, come dichiarato dallo stesso arbitro; § che sussistono buoni motivi per rivalutare la posizione del giocatore; § che non sussistono invece altrettanti buoni motivi per ridurre l’ammenda comminata avendo il direttore di gara puntualmente confermato quanto riportato al riguardo nel primo referto; DELIBERA § di respingere il ricorso per quanto attiene la squalifica del dirigente TRIFOLELLI CLAUDIO e l’ammenda che vengono confermate; § di accogliere il ricorso nei riguardi del giocatore TAVANI PATRICK riducendone la squalifica dal 31.3.2006 al 30.9.2004. § La tassa di reclamo va restituita.
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