COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 20/5/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE AMATO MASSIMO (TECNOCAR LATINA) AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 539 DELL’8.4.2004 (Gara: LORETI – TECNOCAR LATINA del 3.4.2004 – Camp. di Calcio A5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 20/5/2004- pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE AMATO MASSIMO (TECNOCAR LATINA) AVVERSO I PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 539 DELL’8.4.2004 (Gara: LORETI – TECNOCAR LATINA del 3.4.2004 – Camp. di Calcio A5 Serie C2) La Commissione Disciplinare; esaminati gli atti ufficiali; udito, come da richiesta, il calciatore interessato; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerato che le argomentazioni addotte dal reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti – come ha precisato l’arbitro in sede di supplemento – il contatto tra la spalla del calciatore ed il petto del direttore di gara è avvenuto non a seguito di un gesto intenzionale posto in essere dal calciatore per colpire l’arbitro, bensì nella concitazione della protesta collettiva, che ha visto coinvolti tutti i calciatori della TECNOCAR LATINA, dopo la convalida di una rete avversaria, ritenuta viziata da un fallo di mano; che pertanto deve escludersi ogni comportamento aggressivo da parte del calciatore nei confronti dell’arbitro DELIBERA di accogliere il reclamo e per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore AMATO MASSIMO dal 31.10.2004 al 30.6.2004. La tassa di reclamo va restituita.
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