COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 20/05/2004- pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Priamar avverso le squalifiche dei calciatori Berruti Dario e Bracco Lino per tre gare ed avverso l’inibizione del dirigente Poggi Roberto fino al 31.12.2006. Gara Mallare – Priamar del 20.4.2004 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 37 del 29.4.2004 C.P. Savona

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 20/05/2004- pubbl. su www.figc-lndcrliguria.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo U.S. Priamar avverso le squalifiche dei calciatori Berruti Dario e Bracco Lino per tre gare ed avverso l'inibizione del dirigente Poggi Roberto fino al 31.12.2006. Gara Mallare - Priamar del 20.4.2004 Campionato Juniores Provinciale. C.U. n. 37 del 29.4.2004 C.P. Savona La Commissione Disciplinare osserva quanto segue. Il Giudice Sportivo ha inflitto al Signor Poggi Roberto, dirigente U.S. Priamar con funzioni d’assistente arbitrale, l’inibizione fino al 31.12.2006 perché, “più volte richiamato dall’arbitro per comportamento non regolamentare gli rivolgeva frase offensiva. Al provvedimento di allontanamento non vi ottemperava, gettando a terra la bandierina; di seguito gli si avvicinava con atteggiamento minaccioso colpendolo al capo con una testata che gli procurava intenso dolore”. Con lo stesso Comunicato Ufficiale il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per tre gare ai calciatori Berruti Dario e Bracco Lino che al rientro negli spogliatoi avevano rivolto all’arbitro frase gravemente offensiva. Ha presentato reclamo avverso le suddette decisioni l’U.S. Priamar sostenendo: quanto al Poggi, non esservi la prova che la testata fosse stata inflitta volontariamente e, quanto al Berruti ed al Bracco, essere impossibile che l’arbitro, all’apparenza scarsamente mobile avendo diretto l’incontro con un tutore al ginocchio, possa esser certo che le frasi irriguardose al suo indirizzo, siano state pronunciate dai due calciatori dei quali il primo, posizionato ad una distanza ragguardevole. Conclude con la richiesta di riduzione delle sanzioni previa audizione in contemporanea, davanti alla Commissione Disciplinare, dell’arbitro e del Poggi. Le argomentazioni contenute nel ricorso non sono tali da inficiare il referto arbitrale, che, che stilato in forma dettagliata e precisa, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ai sensi dell’art. 31 del C.G.S. Non appare rilevante ai fini del presente giudizio, la critica relativa alla scarsa mobilità dell’arbitro che non giustifica in maniera assoluta la condotta violenta posta in essere dal proprio tesserato. Quanto alla richiesta di audizione del Poggi in contraddittorio con l’arbitro, la stessa è esplicitamente vietata (art. 30 comma 4 C.G.S.). Rilevato il carattere di estrema gravità compiuto dal dirigente Poggi Roberto e le conseguenze subite dall’arbitro, che per il dolore ha dovuto porre fine anticipata alla gara, l’inibizione inflitta in primo grado va confermata così come vanno confermate le squalifiche dei due calciatori, considerata l’aggravante della giovane età dei soggetti. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Priamar e dispone l’incameramento della tassa versata.
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