COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 43/BIS DEL 07.05.2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ U.S.VIGHIGNOLO CAMPIONATO 1° CAT.; GIRONE M GARA DEL 02/05/2004 tra VIGHIGNOLO / ARLUNESE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 43/BIS DEL 07.05.2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' U.S.VIGHIGNOLO CAMPIONATO 1° CAT.; GIRONE M GARA DEL 02/05/2004 tra VIGHIGNOLO / ARLUNESE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ~ u. s. VIGHIGNOLO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore CARRETTONI ANDREA in posizione irregolare. ~ Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all'Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società ARLUNESE non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.42 BIS datato 30/04/2004. del Comitato R. L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto:. a) - di comminare alla soc. ARLUNESE la punizione sportiva della perdita della gara: per O a 3; b) - di comminare alla Soc.ARLUNESE l'ammenda di euro 104,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) - di squalificare il calciatore CARRETTONI ANDREA per una ulteriore gara; d) - di inibire a tutto il 07/06/2004: dirigente accompagnatore sig. GALLO ROBERTO della società ARLUNESE Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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