COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13/05/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ardens Cene Camp. 1^Cat. / Gir. C Gara del 10/04/2004 tra Carobbio D.Angeli/Ardens Cene

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13/05/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ardens Cene Camp. 1^Cat. / Gir. C Gara del 10/04/2004 tra Carobbio D.Angeli/Ardens Cene (C.U. n.40 del C.R.L. datato 16/04/2004) La società ARDENS CENE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ALESSANDRO IMBERTI sino al 09/02/2005, lamentando che la squalifica comminata è eccessiva rispetto alla gravità del comportamento non volontario tenuto dal calciatore stesso nei confronti dell’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n. 5 del C.G.S. e sentita la reclamante, dal rapporto emerge che il calciatore sanzionato ha volontariamente strattonato l’arbitro spingendolo per ben tre volte costringendolo ad arretrare di circa 3 metri e ingiuriandolo contemporaneamente. La gravità del comportamento tenuto dal calciatore, valutato secondo i consueti criteri adottati da Questa Commissione, giustifica la sanzione comminatagli dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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