COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13/05/2004 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Brembio Vis Nova Camp. Jun.Reg. / Gir. N Gara del 03/04/2004 tra Brembio Vis Nova/Pol. Sant’Alessio (C.U. n.40 del C.R.L. datato 16/04/2004)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 13/05/2004 - pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Brembio Vis Nova Camp. Jun.Reg. / Gir. N Gara del 03/04/2004 tra Brembio Vis Nova/Pol. Sant’Alessio (C.U. n.40 del C.R.L. datato 16/04/2004) La società BREMBIO VIS NOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l’allenatore DANILE PAGLIARDI sino al 09/02/2005, lamentando che la sanzione comminata sarebbe eccessiva, anche in considerazione del fatto che il PAGLIARDI avrebbe rivolto frasi minacciose. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n. 5 del C.G.S., rileva: dal referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, si evince che l’allenatore della società reclamante, dopo l’espulsione di un calciatore della propria squadra, ha rivolto frasi gravemente offensive ed ingiuriose nei confronti del direttore di gara, il quale, quindi, si è visto costretto ad allontanarlo dal terreno di gioco. Alla notifica del provvedimento disciplinare, il PAGLIARDI si è dapprima rifiutato di uscire, ravvedendosi solo in seguito alle insistenze dell’arbitro. In seguito, posizionatosi dietro la panchina della propria squadra, ha continuato ad inveire nei confronti del direttore di gara per il resto della partita, proferendo frasi offensive e minacciose. Al termine della gara, inoltre, il PAGLIARDI, è indebitamente rientrato sul campo di gioco andando ad afferrare l’arbitro per la maglia e strattonandolo. Al contempo ha reiteratamente minacciato l’arbitro manifestando chiaramente l’intento di volerlo colpire con pugni e calci; intento, questo che non si è concretizzato grazie all’intervento di altri dirigenti. Tale comportamento gravemente scorretto da parte del PAGLIARDI, infine, è continuato anche al rientro negli spogliatoio, protraendosi ininterrottamente sino all’abbandono dell’impianto da parte dell’arbitro. Questa Commissione rileva altresì che la ricostruzione dell’accaduto effettuata dalla reclamante è priva di valenza probatoria, rappresentando una mera allegazione di parte non idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale. Ciò posto, pur concordando con quanto affermato dal G.S. in ordine alla gravità della condotta del PAGLIARDI, il quale ha violato i doveri di correttezza e probità che egli stesso dovrebbe insegnare ai propri calciatori, occorre evidenziare che, secondo i criteri costantemente seguiti da Questa Commissione, la sanzione comminata dal G.S. è eccessiva e pertanto, si ritiene valutarla con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’inibizione del tecnico DANIELE PAGLIARDI a tutto il 09/12/2004 Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante
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