COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°92 del 20/05/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PLAY OUT SECONDA CATEGORIA GARA DEL 16/05/2004 ANKON DORICA POSATORA – VARANO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°92 del 20/05/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PLAY OUT SECONDA CATEGORIA GARA DEL 16/05/2004 ANKON DORICA POSATORA - VARANO Letto il reclamo ritualmente preannunciato e depositato nei termini dalla Società Ankon Dorica con il quale la stessa richiede la ripetizione della gara in oggetto in quanto a dire della reclamante il direttore di gara avrebbe compiuto un errore tecnico consentendo alla Società Varano di sostituire il proprio portiere, espulso, con il n. 12 pur avendo già effettuato tutte le sostituzioni consentite. Nel reclamo si evidenzia successivamente che il giocatore entrato in campo con la maglia n. 12 in realtà partecipava già alla gara,con il numero 4 ed aveva indossato la maglia del n. 12 solo ed esclusivamente al fine di essere impiegato come portiere agevolando cosi il suo riconoscimento. In un secondo momento, la reclamante lamenta il fatto che il ridetto calciatore si sfilava a gioco in corso la maglia n. 12 consegnandola al giocatore con la maglia n. 14 che prendeva cosi il ruolo di portiere. Tutto quanto sopra lamentato induce la ricorrente a richiedere la ripetizione della gara. Letto il referto arbitrale, da cui si evince che nessuna irregolarità è stata posta in essere dalla squadra del Varano in ordine alle sostituzioni. Ritenuto che nella gara in oggetto la società Varano, avendo già effettuato tutte le sostituzioni consentite , ha regolarmente sostituito il portiere espulso con un giocatore partecipante alla gara ed in campo Ritenuto inoltre che è consentito dalle vigenti norme sostituire più volte il giocatore che riveste il ruolo di portiere con altri giocatori partecipanti alla gara sempre avvisando il direttore di gara. Ciò detto si ritiene regolare il comportamento tenuto dalla Società Varano, e regolare lo svolgimento della gara in oggetto: P.Q.M.; si decide di respingere il reclamo della Società Ankon Dorica Posatora incamerando la relativa tassa reclamo; di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo di: ANKON DORICA 2; VARANO 2.; di confermare i provvedimenti disciplinari riportati nel presente C.U.
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