COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°92 del 20/05/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. C. APIRO avverso sanzioni merito gara S.C. Apiro – Chiaravalle, del 17.4.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 43 del 28.4.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°92 del 20/05/2004- pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. C. APIRO avverso sanzioni merito gara S.C. Apiro – Chiaravalle, del 17.4.2004 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 43 del 28.4.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Ciciliani Tarcisio, dirigente della reclamante, la squalifica fino al 28 aprile 2005, perché, già in precedenza allontanato, colpiva successivamente, da tergo, con un calcio alla gamba destra il direttore di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.C. Apiro contestando la veridicità degli atti ufficiali in merito alla condotta violenta ascritta al proprio tesserato e, in particolare, la possibilità dell’arbitro di identificare il suo aggressore, nella difficile situazione ambientale venutasi a creare nella zona antistante gli spogliatoi. La Società concludeva chiedendo per il proprio dirigente l’annullamento della sanzione impugnata. Alla richiesta audizione, la medesima reclamante reiterava le richieste formulate nel gravame, ribadendo con decisione l’assoluta estraneità del proprio tesserato al fatto di violenza contestato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere, con assoluta certezza, identificato il Ciciliani quale autore degli insulti e dell’atto di violenza compiuti nei suoi confronti. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata; n ritenuto il Ciciliani, indicato con assoluta certezza nel referto arbitrale e nelle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara in istruttoria, come l’autore dell’atto di violenza posto in essere nei suoi confronti, colpevole delle violazioni contestategli; n disattese pertanto le argomentazioni della reclamante volte ad escludere la responsabilità del proprio dirigente per l’asserita incertezza sull’identificazione dell’autore dell’atto di violenza; n ritenuto che la gravità della condotta posta in essere dal Ciciliani giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, tenuto conto del ruolo di “dirigente accompagnatore ufficiale della squadra” rivestito nell’occasione dal tesserato. 2. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Apiro, per l’effetto confermando l’impugnato provvedimento ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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