COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 13 Maggio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della A.C. PRO DRONERO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto comitato regionale n. 48 del 29.4.2004, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 30.6.2006 al giocatore Revelli Ivano (gara Pro Dronero/Corneliano del 25.4.2004-Campionato Promozione girone C)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 13 Maggio 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della A.C. PRO DRONERO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto comitato regionale n. 48 del 29.4.2004, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 30.6.2006 al giocatore Revelli Ivano (gara Pro Dronero/Corneliano del 25.4.2004-Campionato Promozione girone C) Con il reclamo in oggetto la società Pro Dronero richiede la revoca del provvedimento sanzionatorio relativo al proprio giocatore sig. Revelli Ivano, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed affermando in sostanza che gli addebiti mossi al medesimo sarebbero stati determinati da un errore di persona. Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara, esprime le seguenti considerazioni. Nel supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara che, come noto, costituisce piena prova dei fatti accaduti sul terreno di gioco, il sig. Revelli è stato inequivocabilmente identificato, anche mediante il numero di maglia, come il giocatore capitano della squadra che, con la scusa di aiutare la terna arbitrale a sottrarsi alla situazione di pericolo venutasi a creare a causa del comportamento aggressivo e minaccioso dei tesserati della Pro Dronero, ha invece approfittato della situazione per scalciare e sferrare manate ai danni dell’arbitro e dei suoi collaboratori mentre venivano riaccompagnati negli spogliatoi. Invero la reclamante non ha neppure indicato il nominativo del giocatore che a suo avviso avrebbe tenuto il comportamento ascritto al sig. Revelli. Risulta pertanto pacifico ed indiscutibile che dei fatti sopra riportati debba risponderne il giocatore Revelli Ivano, la cui condotta risulta risulta essere stata violenta e fortemente censurabile. Poiché tuttavia non pare che il comportamento del sig. Revelli abbia determinato gravi conseguenze fisiche ai danni della terna arbitrale, questa Commissione ritiene di poter disporre una riduzione della sanzione allo stesso comminata. Per tali ragioni, in parziale accoglimento del reclamo SI RIDUCE Al 30.6.2005 la squalifica comminata al giocatore Revelli Ivano. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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