COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 13 Maggio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società EUROPA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 22/04/2004 sul Comunicato Ufficiale n. 35, del Comitato Provinciale di Alessandria, in ordine alla gara EUROPA – TORREGAROFOLI del 18/04/2004 valida per il Campionato di Seconda categoria, girone R
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 50
del 13 Maggio 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società EUROPA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata in data 22/04/2004 sul Comunicato Ufficiale n. 35, del Comitato Provinciale di Alessandria, in ordine alla gara EUROPA - TORREGAROFOLI del 18/04/2004 valida per il Campionato di Seconda categoria, girone R
A seguito della gara indicata all’oggetto l’A.S. EUROPA ricorreva alla Commissione Disciplinare, per ottenere una riduzione della squalifica sino a tutto il 31/12/2005 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore Luca BERTONE.
Preliminarmente occorre evidenziare che con il Comunicato Ufficiale n° 36, pubblicato in data 19/02/04, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per i ricorsi ed i reclami agli organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a 11 e di calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e delle gare di play-off e play-out 2003-2004.
Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine laddove previsto – di copia alla controparte.
Il reclamo in questione, avverso al provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato in data 22/4/2004 sul C.U. n° 35 del Comitato Provinciale di Alessandria, è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 30/04/2004 e quindi abbondantemente oltre il termine stabilito dalla disposizione citata, per cui ogni ulteriore esame nel merito della vicenda ad oggetto del reclamo è preclusa dall’inosservanza del suddetto termine procedurale.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 104,00 con addebito sul conto dell’A.S. EUROPA.
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