COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 13 Maggio 2004 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’allenatore della Società VALDELLATORRE (categoria JUNIORES) avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore GUZZINO Roberto della Società GIVOLETTO in relazione alla gara del 28/04/2004 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale, girone D.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 13 Maggio 2004 - pubbl. su www.figc-crto.org Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’allenatore della Società VALDELLATORRE (categoria JUNIORES) avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore GUZZINO Roberto della Società GIVOLETTO in relazione alla gara del 28/04/2004 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale, girone D. A seguito della gara indicata all’oggetto l’allenatore del VALDELLATORE categoria Juniores ricorreva alla Commissione Disciplinare, per la irregolare posizione del giocatore GUZZINO Giorgio della Società GIVOLETTO. Preliminarmente occorre evidenziare che con il Comunicato Ufficiale n° 36, pubblicato in data 19/02/2004, è stata disposta l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a 11 e di calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e delle gare di play-off e play-out 2003-2004. Alla luce della suddetta abbreviazione dei termini, nei procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare come quello in oggetto, il reclamo deve pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. Il reclamo in questione - oltre ad essere stato inviato all’autorità non competente (Giudice sportivo) da soggetto non legittimato (allenatore non munito dei poteri di rappresentanza), mancante della prova dell’invio di copia alla controparte e della tassa di reclamo - relativo alla gara disputata in data 28/04/2004, è pervenuto presso la sede del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in data 7/05/04 e quindi abbondantemente oltre il termine stabilito dalla disposizione citata, per cui ogni ulteriore esame nel merito della vicenda ad oggetto del reclamo è preclusa dall’inosservanza del suddetto termine procedurale. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dichiara la Società VALDELLATORRE tenuta al pagamento della tassa di reclamo € 104,00 che non risulta allegata al ricorso.
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